Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it su Leggi e Codici che regolano il nostro ordinamento, in collaborazione con gli avvocati Gabriele Traina e Alessandro Pierobon. Buona lettura.
La cosiddetta legge Brambilla a tutela degli esseri animali – legge 6 giugno 2025 numero 82 – entrata in vigore il 1° luglio e titolata modifica al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, prevede un epocale cambiamento in quanto la rubrica del titolo nove bis del secondo libro del codice penale da “delitti contro il sentimento per gli animali” diviene “delitti contro gli animali”, individuando in questi ultimi l’interesse direttamente protetto dalla norma penale, quindi la tutela è immediata e non mediata tutelando il sentimento umano, ove in precedenza l’animale era l’oggetto del sentimento umano.
Questa legge è conseguente al trattato di Lisbona 2009 ratificato nel 2019 e alla modifica dell’articolo 9 della Carta Costituzionale che hanno tutelato l’animale in sé. In sintesi sono gli esseri animali soggetti diretti della tutela penale.
Abbiamo citato il trattato di Lisbona che proprio all’articolo 13 menziona esigenze di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, evidenziando quindi la loro natura di soggetti e, come detto, l’articolo 9 della Costituzione, novellato con la legge costituzionale n. 1 del febbraio del 2022, ha innovato nell’ambito dei principi fondamentali, ponendo l’accento sulle esigenza di tutelare esseri animali con legge dello Stato che ne determinano i modi e le forme di tale tutela, termine quest’ultimo che innova a differenza del precedente che parlava più genericamente di protezione.
Le novità normative sono in particolar modo incisive sotto l’aspetto dell’aumento di pena.
Solo per esemplificare l’articolo 544 quinquies del codice penale (combattimento tre animali) non solo vede un aumento di pena che ora va da un minimo di due a un massimo di quattro anni per i combattimenti di animali non autorizzati, ma nell’ambito di tali combattimenti si punisce anche chi partecipa a qualsiasi titolo, quindi anche come spettatore, ai combattimenti o alle competizioni vietate.
Buona parte degli articoli di seguito elencati era già esistente, ma ora oltre all’aumento delle pene, gli stessi vengono “circostanziati” da delle aggravanti ad hoc, esemplificando:
544 bis c.p. “Uccisione di animali”, aggiunta l’aggravante del secondo comma “se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze”;
544-ter c.p., “Maltrattamento di animali”;
544-quater, “Spettacoli o manifestazioni vietati”;
544 – quinquies, “divieto di combattimento tra animali”:
544 septies aggravanti che vanno ad applicarsi a tutti gli articoli precedenti comportando un aumento della pena fino ad un terzo, consistenti nella:
- commissione del crimine alla presenza di minori;
- la commissione del crimine nei confronti di più animali;
- la diffusione attraverso strumenti informatici e telematici di immagini, video o altre rappresentazioni del crimine commesso.
Nella riforma per come è concepita – soprattutto nel cambio di rubrica – gli animali come anticipato sono esseri senzienti proprio in quanto animale deriva dal greco anemos oppure animal in latino, cioè la radice medesima di vento dal greco, quindi un soffio vitale e senziente; tuttavia l’articolo 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) del codice penale, tratta l’argomento non tanto sotto l’aspetto appena visto, ma considera l’animale ancora come essere produttivo in quanto recita chiunque senza necessità uccide o renda inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria ovvero compie il fatto su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quindi in questi casi non siamo alla presenza dei cosiddetti animali d’affezione.
È stata innalzata anche la pena prevista nel caso di abbandono di animali e si ricordi che l’incidente stradale (mortale o con lesioni) prevede la punibilità di colui che abbandona animali, quando da tale condotta consegua un incidente stradale che cagioni o la morte o le lesioni gravi o gravissime.
Ulteriore comportamento sanzionato soltanto però amministrativamente è quello di tenere l’animale a catena o trattenuto con qualche altro dispositivo di contenimento (art. 10 legge in parola): tuttavia è tollerato questo comportamento solo in caso di esigenze fisiche dell’animale o per esigenze temporanee di sicurezza quindi, ad esempio il cane alla catena si può tenere se ad esempio si deve aprire un cancello e uscire con l’auto, ma una volta fatto effettuata l’operazione, l’animale dovrà essere nuovamente liberato.
Viene innovato anche il codice di procedura penale con l’aggiunta all’articolo 260 bis che prevede l’affido definitivo dell’animale oggetto di sequestro o confisca – quando parliamo di confisca in questa tipologia di reati non si deve intendere puramente e semplicemente la confisca classica di cui all’art. 240 c.p. delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e le cose che ne sono il prodotto o il profitto: in questo caso la confisca è di un animale vivo che non dovrà essere mandato al macero ma semmai dovrà essere affidato per vivere una vita dignitosa. L’articolo 260 bis del codice di procedura prevede, infatti, che gli animali sequestrati o confiscati siano affidati in via definitiva alle associazioni di cui all’articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento transitorio del codice penale al fine di garantire la loro effettiva protezione ed il mantenimento in condizioni di salute adeguate.
L’affidamento viene disposto previo versamento da parte dell’associazione interessata di una cauzione per ogni animale affidato e ad affidamento definitivo avvenuto, quest’ultimo costituirà titolo ai fini dell’esecuzione delle variazioni anagrafiche o previste relative agli animali affidati e si estende anche eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro della confisca.
La legge interviene anche nei confronti di coloro che sono destinatari di misure di prevenzione cosiddetto codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione in materia antimafia e si applicano a coloro che debbano ritenersi abitualmente dediti della consumazione dei delitti in parola, fenomeno inerente la cosiddette zone interessata dalla zoomafia.
Tra l’altro, durante le indagini o durante il dibattimento vi è il divieto di abbattimento e alienazione degli animali, quindi l’indagato – imputato non può abbatterli o cedere a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro fino alla sentenza definitiva, volendo quindi evitare che nelle more dei giudizi aventi ad oggetto l’imputazione per i delitti considerati dal legislatore più gravi, gli animali abusati vengono abbattuti e ceduti a terzi ai fini di occultamento delle prove.
Viene prevista anche la responsabilità amministrativa degli enti (L. 231/01), e quindi questi reati interessano non soltanto le persone fisiche ma anche le società: la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, in relazione ai reati contro gli animali, prevede che si applichino sia sanzioni pecuniarie sia sanzioni interdittive. In particolare è prevista l’interdizione dell’esercizio di attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione di illecito, ancora il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio ed ancora l’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuali revoca di quelli già concessi ed infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
(Autore: Avvocato Gabriele Traina)
(Foto e video: Mihaela Condurache)
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