Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it su Leggi e Codici che regolano il nostro ordinamento, in collaborazione con gli avvocati Gabriele Traina e Alessandro Pierobon. Buona lettura.
L’articolo 634 bis codice penale, introdotto nell’aprile 2025 con il cosiddetto “Decreto sicurezza”, è rubricato “occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui”, e la norma prevede più fattispecie punibili.
- L’incipit è del seguente tenore: chiunque mediante violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile destinato domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente è punito con la reclusione da due a sette anni.
- Ulteriori ipotesi sono le seguenti, punite con la stessa pena, cioè da due a sette anni di reclusione: chi si appropria di un immobile destinato a domicilio o altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri oppure
- cede ad altri l’immobile occupato.
- Infine, c’è un’ultima ipotesi: al di fuori dei casi di concorso nel reato chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima soggiace alla pena prevista dal primo comma, cioè da due a sette anni di reclusione.
Il comma di chiusura delle fattispecie prevede una causa di non punibilità, infatti letteralmente prevede che non è punibile l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e che ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Va precisato infine che il delitto nelle condotte sopra viste è punito a querela della persona offesa, querela sempre rimettibile.
Si chiude l’articolo con la previsione per cui si procede invece d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità
Volendo dare una prima interpretazione, la novità non sta tanto in questo articolo, perché vi erano già altre previsioni precedenti come articolo:
633 INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI,
633 BIS INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI CON PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA
634 TURBATIVA VIOLENTA DDEL POSSESSO DI VOSE IMMOBILI che in un certo senso tutelavano lo stesso bene giuridico.
Per comprendere la portata della novità legislativa dobbiamo occuparci di un altro articolo, però posto nel codice di procedura penale: l’articolo 321 bis che è stato introdotto contemporaneamente a questo proprio per rendere efficace la reintegra nel possesso del soggetto che è stato privato dell’immobile. Mancava quindi nell’assetto normativo preesistente, una efficiente disciplina per una pronta reintegra del legittimo detentore dell’immobile che veniva indebitamente, o se vogliamo arbitrariamente quindi senza titolo, spogliato del possesso. L’efficacia della disciplina per rendere effettivo il diritto dello spogliato va a incidere però sulla persona, quindi si è ritenuto da parte del legislatore, correttamente, che il solo articolo 55 del codice di procedura penale già preesistente, ovvero quello che prevede l’obbligo per la polizia giudiziaria di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, non fosse da solo sufficiente nel caso di specie.
Infatti, la nostra Costituzione all’articolo 13 impone casi e modi tassativamente definiti quando si va incidere sulla libertà personale e richiede anche la motivazione del provvedimento giudiziario qualora si incida sulla predetta libertà. Per questo motivo è stato introdotto l’articolo 321 bis del codice di procedura penale che analizzeremo di seguito alle condotte penalmente rilevanti prima elencate.
La condotta base del nuovo reato si contraddistingue per la violenza e minaccia che può essere utilizzata alternativamente da parte di chi occupa o detiene senza titolo l’immobile o da parte di chi impedisca il rientro nell’immobile nei confronti del proprietario o del detentore facendo; degli esempi vengono sanzionati anche le condotte di chi legittimamente abbia inizialmente locato l’immobile ma che poi successivamente richiesto di rilasciarlo alla scadenza del contratto con violenza o minaccia si opponga alle legittime ragioni del titolare. In questo caso, però la violenza e la minaccia deve essere manifestata a fronte di un legittimo provvedimento di sloggio a seguito di uno sfratto e non a semplice richiesta del proprietario.
Altra ipotesi è quella non qualificata invece dalla violenza o minaccia nell’appropriarsi dell’immobile, poiché l’appropriazione avviene con artifici e raggiri nonché quella data dalla cessione ad altri dell’immobile precedentemente occupato. Rispetto a quest’ultima condotta cioè quella di cedere l’immobile precedentemente occupato, si deve notare che l’occupazione iniziale deve essere avvenuta senza violenza o minaccia perché diversamente si integrerebbe la condotta base, cioè quella di occupare a mezzo violenza o minaccia, comunque le condotte sono sempre punite da 2 a 7 anni reclusione.
Vi è infine la condotta di chi, al di fuori del concorso nel reato, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile destinato sempre a domicilio altrui o sue pertinenze o che comunque riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima.
Comunque è difficile non ipotizzare in queste ultime ipotesi l’assenza del concorso, anche perché rafforzando il proposito criminoso o agevolando l’opera degli altri si finisce sempre nell’ipotesi concorsuale, invece la seconda condotta parrebbe riferirsi a coloro che a fine di trarne un profitto magari perché a conoscenza che nell’edificio vi siano delle unità immobiliari nelle quali in quel momento il legittimo possessore è assente giustificato, abbiano segnalato o consentito la possibilità dell’occupazione pattuendo uno specifico vantaggio che può essere non esclusivamente economico.
Cosa intende il legislatore per immobile destinato a domicilio?
Intuitivamente, per immobile o relative pertinenze destinato a domicilio altrui si comprende come tale espressione normativa si riferisca alla sola abitazione non distinguendo tra abitazione principale o secondaria.
Viste le fattispecie, si tratta ora di vedere come si possa ottenere la reintegra nel possesso dell’immobile.
Si è fatto cenno che contemporaneamente all’introduzione dell’articolo 634 bis codice penale è stato introdotto dall’articolo 321 bis del codice procedura penale che è diretto a disciplinare un procedimento ad hoc per la reintegrazione nel possesso dell’immobile. Vi sono due fattispecie contemplate dalla norma con presupposti distinti tra loro.
Al comma uno vi è la previsione per cui
- il giudice competente su richiesta del pubblico ministero possa disporre con decreto motivato il rilascio dell’immobile o delle pertinenze che sono occupate arbitrariamente ai sensi, appunto articolo 634 bis codice penale.
Non è previsto invece che in caso di urgenza sia il pubblico ministero ad attivarsi, come invece è previsto nella procedura ordinaria dall’articolo 321. Questa forma di tutela avviene attraverso l’intervento di un giudice e trova applicazione anche se l’immobile non sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, essendo sufficiente che si tratti di immobili adibito a domicilio del denunciante, non distinguendosi tra abitazione principale o secondaria.
- Vi è in realtà anche una seconda procedura più snella ed immediata contemplata dai commi due a sei dell’articolo 321 bis di nuovo conio che attribuisce alla polizia giudiziaria l’onere di attivarsi di iniziativa e senza ritardo per soddisfare le esigenze della persona offesa e recuperare la disponibilità dell’immobile. E qui c’è la prima differenza: gli Ufficiali di polizia giudiziaria quando ricevono la notizia dell’occupazione sotto forma di querela, fatti i primi accertamenti per verificare che l’immobile sia effettivamente occupato e sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, poiché soltanto se è l’unica abitazione a disposizione del denunciante, devono attivarsi, dopo naturalmente aver verificato che sussista l’arbitrarietà dell’occupazione.
Proseguendo nell’illustrare la procedura della seconda ipotesi (unico domicilio), gli Ufficiali di P.G., fatte queste verifiche preliminari, devono recarsi senza ritardo presso l’immobile al fine di impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze, per ricercarne sia gli autori e per compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prove, per raccogliere quindi quanto possa servire per l’applicazione della legge penale. A questo punto, gli ufficiali di P.G. sul luogo quando valutino sussistenti i fondati motivi per ritenere arbitraria l’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile contestualmente reintegrando il denunciante nel possesso dello stesso immobile e questo è previsto dall’articolo 321 bis c.p.p..
In caso però di reintegro spontaneo, come si è visto in precedenza, ricorre la causa non punibilità. Ma qualora non vi sia un reintegro spontaneo, ad esempio per diniego all’accesso, per resistenza, per il rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o assenza dell’occupante, gli ufficiali di PG devono disporre coattivamente il rilascio dell’immobile reintegrando i denunciante nel possesso del medesimo previa autorizzazione del Pubblico Ministero; è importante notare che l’autorizzazione del pubblico ministero dato il momento storico può essere scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica, quindi ad esempio anche attraverso una telefonata, poi confermata attraverso la posta elettronica.
In ogni caso gli ufficiali di PG dovranno redigere il verbale delle attività svolte con l’enunciazione dei motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile e copia verbale andrà consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.
Giunti però a questo punto la procedura non è formalmente terminata, essendo necessario un controllo sulla ritualità della procedura sino a quel momento svolta, tant’è vero che entro le quarantott’ore successive all’adozione del provvedimento di rilascio da parte della PG, gli ufficiali debbano trasmettere il verbale delle operazioni al pubblico ministero competente per territorio in cui la reintegrazione è avvenuta; il pubblico ministero, il quale naturalmente vaglierà gli atti per la prima volta, avrà due alternative, in quanto potrà disporre la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine del rilascio (cioè l’occupante), ad esempio, perché in effetti non aveva esibito il titolo che lo legittimava, oppure quando non ricorrano i presupposti per restituire l’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio predetto (occupante), richiederà al giudice la convalida ed emissione di un decreto di reintegrazione del possesso entro quarantott’ore dalla ricezione del verbale.
Però il comma sesto del predetto articolo detta dei termini che se non vengono rispettati comportano, come previsto dal comma sette, la reintegrazione del possesso, quella per capirci operata inizialmente dalla polizia giudiziaria, perda efficacia.
Se non sono osservati i predetti termini di trasmissione del verbale pubblico ministero, quindi le prime quarantott’ore e la richiesta di convalida al giudice, le successive quarantott’ore, ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta la reintegra nel possesso perde efficacia. Quest’ultimo aspetto, anzi quest’ultima procedura, riguarda il reintegro cosiddetto coattivo e non certamente quello del reintegro spontaneo. Va tuttavia detto che si pone un problema nel caso di perdita di efficacia della reintegra perché a questo punto la persona offesa dovrà attivare la procedura civilistica.
E’ evidente che la nuova disciplina miri a garantire la più immediata soddisfazione delle esigenze di reintegro e almeno nell’intento del legislatore si andrebbe a colmare una prassi operativa, forse già praticabile ma trascurata e disattesa.
Non c’è dubbio sul fatto che anche nella tutt’ora vigente disciplina portata all’articolo 633 del codice penale e quella portata la disciplina del sequestro preventivo cioè l’articolo 321 del codice procedura penale vi fossero gli spazi per interventi doverosamente a fronte dell’accertata occupazione abusiva di un immobile.
Infatti abbiamo richiamato l’articolo 55 c.p.p. per la polizia giudiziaria in precedenza, ovvero l’obbligo di far sì che i reati non vengono portati a ulteriori conseguenze e d’altra parte a prescindere dalla polizia giudiziaria, la magistratura avrebbe potuto procedere con il sequestro preventivo dell’immobile con richiesta d’urgenza o con richiesta al giudice per indagini preliminari a fronte della denuncia effettuata da persona offesa e ciò al fine di poter restituire all’avente diritto l’immobile e questo anche in base ad alcune pronunce giurisprudenziali secondo cui il pubblico ministero è titolare del potere di ordinare lo sgombero di un edificio sottoposto a sequestro preventivo, qualora sia l’unico modo per effettuare l’attuazione del sequestro.
(Autore: Avvocato Alessandro Pierobon)
(Foto e video: Mihaela Condurache)
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