Con il D.L. 116/2025 viene riorganizzata la tutela penale dell’ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti, con un aggravamento della pena e inserimento della sanzione accessoria della sospensione della patente.
È ormai diventato intollerabile il malcostume dell’abbandono dei rifiuti sulle strade, sulle aree di sosta e di ristoro, addirittura nelle zone naturalistiche protette, si può ben dire in ogni luogo, senza alcuna limitazione. Le conseguenze sono gravissime dal punto di vista ambientale e per la nostra salute. È ormai ben noto l’inquinamento delle falde acquifere, dei terreni, dell’aria, dei fiumi, del mare, ecc.. Tutto l’ambiente che ci circonda è inquinato anche a causa dell’abbandono dei rifiuti, che si trasforma spesso in discariche a cielo aperto.
Dove vengono abbandonati rifiuti, altri ne abbandonano ancora, sino a crearsi cumuli incontrollabili e misti di rifiuti di vario genere. Dopo la riforma di qualche anno addietro, il legislatore ritorna in materia di rifiuti per aggravare le sanzioni al fine di cercare di arginare detto malcostume.
Con il D.L. 116/2025, l’art. 255 novellato del Testo Unico Ambiente si limita, al c. 1, ad aumentare la sanzione pecuniaria che passa da 1.000 a 1.500 euro nel minimo e da 10.000 a 18.000 euro nel massimo, e viene introdotta la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi qualora l’abbandono o il deposito siano effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore.
Viene introdotto, e questa è un’importante novità, l’art. 255-bis TUA “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” che prevede una nuova e autonoma fattispecie di reato, nella forma del delitto (e non più contravvenzione), che punisce l’abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi qualora: a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna; b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze).
La sanzione è quella della reclusione da 6 mesi a 5 anni per il privato e da 9 mesi a 5 anni e mezzo nella forma qualificata. In ultimo viene inserito l’art. 255-ter TUA nel quale vengono estese le condotte previste dagli artt. 255 e 255-bis ai rifiuti pericolosi. Differentemente da quanto era precedentemente previsto, il reato diventa di natura delittuosa con sanzione da 1 a 5 anni nell’ipotesi di persone che abbandonano rifiuti pericolosi, però il c. 2 ripete lo schema del reato di pericolo previsto per i rifiuti non pericolosi in casi particolari e prevede la sanzione, per le persone, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
La trasformazione delle contravvenzioni in delitti non è di poco importanza, perché, in precedenza, per i casi meno gravi, era addirittura possibile accedere all’estinzione del reato per l’oblazione, ora certamente non più possibile.
Inoltre, il Testo Unico Ambiente prevede altri modi per estinguere un reato contravvenzionale, ma non un delitto. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni è questione tecnico-giuridica, ma ciò che interessa ai non operatori del diritto è che la trasformazione del reato in delitto comporta la esclusione di ipotesi di estinzione del reato, con la conseguenza che l’abbandono dei rifiuti diventa ora ancora maggiormente sanzionato.
(Autore: Sistema Ratio)
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