Bonus donne: domande dal 16 maggio

È stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il decreto che definisce le modalità applicative del c.d. bonus Donne previsto dal Decreto Coesione. L’Inps con circolare n. 91 del 12.05.2025 ha diramato le istruzioni operative.

Dopo la pubblicazione del decreto attuativo del Bonus Donne previsto dall’art. 23 del cd. Decreto Coesione (D.L. 60/2024, conv. con L. 95/2024) arrivano le istruzioni Inps con circ. n. 91 del 12.05.2025.

Destinatari dell’esonero contributivo sono i datori di lavoro privati, con espressa esclusione del lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato.

La norma esclude inoltre i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651 e i soggetti destinatari di ordini di recupero di aiuti di Stato. Il decreto individua 3 distinte categorie di lavoratrici per le quali è possibile beneficiare dell’esonero:

1. donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti), per assunzioni effettuate dal 1.09.2024 al 31.12.2025;

2. donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, per assunzioni effettuate dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea (31.01.2025) fino al 31.12.2025;

3. donne occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna di cui all’art. 2, p. 4), lett. f), del Regolamento (UE) 2014/651, individuate annualmente con decreto interministeriale, per assunzioni effettuate dal 1.09.2024 fino al 31.12.2025.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, e non si applica alle assunzioni a tempo determinato né alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine già in essere. Il beneficio è applicabile altresì alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle agenzie di somministrazione, anche quando la prestazione presso l’utilizzatore sia a tempo determinato. La durata dell’esonero varia a seconda della categoria di lavoratrici:

– 24 mesi per le ipotesi di cui ai punti 1 e 2;

– 12 mesi per le assunzioni di cui al punto 3.

L’agevolazione è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di 650 euro mensili (20,96 euro giornalieri per rapporti iniziati o conclusi nel corso del mese) per ciascuna lavoratrice e non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali, come definiti dal Regolamento (UE) 2014/651.

La concessione del beneficio è vincolata al rispetto dei seguenti requisiti:

– realizzazione di un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, con ponderazione per i contratti part-time e considerazione delle dinamiche occupazionali nelle società collegate o controllate;

– rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 D.Lgs. 150/2015;

– regolarità contributiva e rispetto dei Ccnl, ai sensi dell’art. 1, cc. 1175 e 1176 L. 296/2006;

– assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva;

– divieto di licenziamento della lavoratrice assunta o di altro lavoratore con medesima qualifica nella stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, pena la revoca del beneficio.

L’accesso al beneficio prevede la presentazione di un’istanza online sul sito Inps nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”, accessibile a partire dal 16.05.2025. La presentazione deve essere obbligatoriamente anteriore all’assunzione per le lavoratrici di cui all’art. 2, c. 2 (donne prive di impiego da almeno 6 mesi nelle Regioni ZES). I datori di lavoro che abbiano indebitamente beneficiato dell’esonero sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle relative sanzioni, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
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