Il Decreto Ucraina (art. 2 D.L. 21/2022) stabilisce per l’anno 2022 la non imponibilità fino ad un valore di € 200, dei buoni carburante o di titoli analoghi, ceduti dalle aziende private ai propri dipendenti, in forma gratuita.
Ciò potrebbe dare nuova vita alla pratica commerciale dell’offerta in omaggio dei buoni carburante ai clienti, che potrebbero a loro volta cederli gratuitamente ai propri dipendenti, in totale esenzione d’imposta nel rispetto dei limiti previsti. Inoltre, il costo di acquisto dei buoni continua ad essere deducibile dal reddito d’impresa come spese di rappresentanza.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli








