Caldo estremo e sicurezza sul lavoro

Temperature record e stress termico: un sistema integrato di protezione tra ordinanze regionali, piattaforme di monitoraggio, linee di indirizzo e ammortizzatori sociali.

L’ondata di calore straordinaria, che sta avvolgendo l’Italia con temperature che raggiungono i 40 gradi in numerose aree del territorio, ha accelerato l’adozione di misure specifiche per proteggere migliaia di lavoratori esposti ai rischi delle alte temperature.

L’innalzamento delle temperature medie costituisce oggi una delle principali sfide per la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente nel settore edile. Si definisce “stress termico” la condizione microclimatica che attiva i meccanismi di autoregolazione corporea per mantenere l’equilibrio termico, verificandosi quando le temperature superano i 35°C e l’elevato tasso di umidità amplifica i rischi dell’attività lavorativa. Le condizioni di calore estremo espongono i lavoratori a molteplici rischi che vanno dallo sviluppo di patologie da calore all’incremento degli infortuni causati da ridotta concentrazione e affaticamento, senza dimenticare la diminuzione della produttività con conseguenti rallentamenti operativi, il deterioramento di materiali e attrezzature e l’alterazione di sostanze chimiche utilizzate nei cantieri.

Ogni lavoratore ha diritto a operare in un ambiente dove i rischi per salute e sicurezza siano adeguatamente controllati, inclusi quelli derivanti da microclima e radiazioni solari. Le aziende esposte al calore devono effettuare una specifica valutazione del fattore di rischio, considerando i requisiti minimi dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 e quanto stabilito dall’art. 180, che include il microclima tra gli agenti fisici da monitorare.

Il processo di prevenzione richiede l’individuazione di misure preventive e protettive, il controllo dell’efficacia delle soluzioni adottate e un miglioramento continuo, con particolare attenzione ai lavoratori più vulnerabili. In ambito regionale, Lazio e Calabria hanno inaugurato la strategia preventiva emanando a inizio giugno ordinanze che perfezionano le misure sperimentate nell’estate 2024. Nel Lazio, il provvedimento vieta categoricamente le attività lavorative all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 durante le giornate classificate a rischio “Alto”. La Calabria ha adottato disposizioni analoghe il 10.06.2025, l’Umbria ha anticipato i tempi rispetto al 2024, varando la propria ordinanza già a metà giugno 2025, seguita da Toscana e Sicilia.

Le restrizioni non operano automaticamente ma si attivano in base alle previsioni della piattaforma Worklimate 2.0, che identifica in anticipo le aree e i periodi di rischio “Alto” per i lavoratori esposti al sole. Sul sito Inail è disponibile la guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate. Tale progetto prevede mappe che mostrano la previsione del rischio da calore fino a tre giorni per quattro momenti della giornata (ore 8, 12, 16 e 20), considerando un lavoratore sano, non acclimatato al caldo, esposto al sole o all’ombra; il servizio risulta particolarmente utile anche nell’individuazione delle caratteristiche che definiscono l’attività fisica moderata o intensa.

Per quanto riguarda gli strumenti operativi per le imprese, il 19.06.2025 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato le linee di indirizzo 2025 per la protezione dal calore e dalle radiazioni solari, offrendo un quadro sistematico per affrontare il rischio da stress termico. Il documento analizza il contesto normativo, i fattori di rischio climatici e gli effetti sulla salute, fornendo indicazioni specifiche per sorveglianza sanitaria, analisi preliminare del rischio, strumenti di valutazione e raccomandazioni preventive. Le aziende devono integrare il POS seguendo le linee guida e definire misure gestionali specifiche per ogni cantiere.

A supporto, vengono fornite schede di integrazione per la prevenzione del colpo di calore e schede di autovalutazione settoriali per edilizia, agricoltura e logistica.

Infine, tra le soluzioni finalizzate a limitare l’impatto degli eventi meteorologici sull’attività lavorativa ricordiamo la possibilità di ricorrere a misure di integrazione salariale. L’art. 11 D.Lgs. 148/2015 consente ai datori di lavoro di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per situazioni aziendali dovute a eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. L’Inps ha specificato che le temperature eccezionalmente elevate, superiori ai 35-40 gradi, costituiscono un motivo valido per l’intervento, considerando il tipo di lavoro e la fase lavorativa in corso (cfr. messaggi nn. 2735/2024 e 2736/2024).

(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
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