L’Inps, con la circolare n. 95/2025, ha fornito chiarimenti riguardo ai criteri di applicazione dell’indennità potenziata per il congedo parentale. L’elevazione dell’indennità all’80% per un ulteriore mese interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale, anche oraria.
La disciplina vigente riconosce ai lavoratori la facoltà di utilizzare il congedo parentale attraverso diverse modalità. La fruizione può avvenire in forma continuativa oppure mediante frazionamento, con possibilità di articolazione su base mensile, giornaliera o oraria. Tale flessibilità consente ai genitori lavoratori dipendenti di alternare periodi di astensione dal lavoro caratterizzati da durata diversa, consentendo la combinazione di giornate complete o mesi interi di congedo con periodi lavorativi durante i quali l’assenza viene fruita con modalità oraria, nel rispetto degli eventuali vincoli stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento. È importante sottolineare che l’adozione della modalità oraria non comporta alcuna modifica della durata complessiva del congedo parentale, mantenendo quindi inalterati sia i limiti individuali sia quelli complessivi stabiliti dalla normativa vigente.
La disciplina di riferimento, contenuta nell’art. 32, cc. 1-bis e 1-ter D.Lgs. 151/2001 e nella circolare Inps 18.08.2015, n. 152, stabilisce che la fruizione frazionata del congedo parentale in modalità oraria deve conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. In assenza di specifica regolamentazione contrattuale, trova applicazione il criterio generale stabilito dalla legge, secondo il quale la fruizione oraria è consentita in misura corrispondente alla metà dell’orario medio giornaliero relativo al periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. A titolo esemplificativo, un lavoratore il cui orario medio giornaliero sia di 8 ore avrà diritto a fruire del congedo parentale per 4 ore giornaliere.
Quando la materia risulta disciplinata dalla contrattazione collettiva, la fruizione oraria può essere esercitata entro i limiti del monte ore corrispondente alla singola giornata lavorativa, come chiarito nella circolare Inps 29.12.2016, n. 230. Il genitore lavoratore che intenda fruire del congedo parentale deve darne comunicazione al datore di lavoro nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, specificando nella comunicazione l’inizio e la conclusione del periodo di astensione richiesto. Il richiedente deve presentare all’Inps, anteriormente all’inizio del periodo di congedo, la relativa istanza mediante procedura telematica, indicando con precisione la durata dell’assenza dal lavoro. Considerata la natura frazionabile del congedo, l’adempimento della presentazione della domanda deve essere reiterato per ciascun periodo di fruizione.
Nel caso di fruizione su base oraria, le domeniche e, eventualmente, i sabati in presenza di settimana lavorativa ridotta, che ricadono nel periodo di astensione, non vengono considerati né ai fini del computo della durata del congedo né ai fini dell’erogazione dell’indennizzo. Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’incompatibilità della fruizione oraria del congedo con altri istituti di tutela (riposi orari per allattamento, fruizione nella stessa giornata di congedo parentale per figli diversi), sono invece compatibili con i permessi orari per l’assistenza a familiari, anche in condizioni di disabilità.
Al riguardo, il messaggio Inps 3.11.2015, n. 6704 specifica che la modalità oraria non può essere cumulata con altri permessi o periodi di riposo disciplinati dalla normativa a tutela della maternità e della paternità. Tuttavia, la contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere criteri di cumulabilità diversi da quelli generali. Dal punto di vista previdenziale, tutti i periodi di congedo parentale, compresi quelli per i quali non è prevista l’erogazione di indennità, beneficiano di copertura contributiva figurativa. Per quanto concerne gli aspetti pensionistici, la normativa riconosce agli interessati la possibilità di procedere all’integrazione contributiva mediante gli istituti del riscatto o dei versamenti volontari, garantendo così la continuità della posizione assicurativa della lavoratrice o del lavoratore.
(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
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