Ddl Lavoro: sintesi delle principali disposizioni

Si propone la sintesi delle principali disposizioni contenute nel Ddl lavoro (provv. AC 1532-bis-A) approvato dalla Camera nella seduta del 9.10.2024 e in attesa del via libera definitivo del Senato.

Contratto di somministrazione

Viene previsto che l’assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è esclusa dal limite (30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore) previsto per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato. Si sopprime la disposizione che consente all’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, il lavoratore somministrato per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato senza che ciò determini la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato tra utilizzatore e lavoratore (art. 31, c. 1, periodi 5 e 6, D.Lgs. 81/2015).

Smart working

I datori di lavoro devono comunicare in modalità telematica al Ministero del Lavoro le informazioni sui lavoratori che operano in modalità agile (Legge n. 81/2017). La comunicazione deve essere inoltrata entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica la variazione della durata o la cessazione del periodo di lavoro in modalità agile.

Dimissioni

A fronte dell’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore che non potrà beneficiare della NASpI in mancanza del requisito della disoccupazione involontaria. La disposizione non si applica ai casi in cui il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano l’assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Lavoro stagionale

La norma di interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2 del D.Lgs. 81/2015 consente di comprendere nelle attività stagionali, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 1525/1963, anche le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché collegate ad esigenze tecnico-produttive o ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Durata della prova

Salvo previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a termine è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata della prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Forfettari e contratti misti

L’esclusione prevista dall’art. 1, c. 57, lett. d-bis), della L. 190/2014 non si applica a persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme dell’art. 409, c. 1, n. 3), c.p.c., in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di contestuale assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL. Ciò a condizione che il contratto di lavoro autonomo sia certificato. L’esclusione si applica anche nei confronti di persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nel rispetto di modalità e condizioni previste da intese stipulate ai sensi dell’art. 8 del D.L. 138/2011.

Lavoro subordinato e cassa integrazione

Si prevede che il lavoratore in cassa integrazione possa svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, con comunicazione all’Inps dell’inizio della nuova attività. Durante tale attività il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.

Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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