Con l’ordinanza n. 14915/2025, la Cassazione ha chiarito i criteri distintivi tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale (Iap), ai fini dell’esenzione Imu prevista dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992.
Il coltivatore diretto è chi lavora abitualmente e personalmente il fondo, anche con l’aiuto della propria famiglia, purché questa forza lavoro copra almeno 1/3 del fabbisogno complessivo dell’attività agricola.
L’Iap, invece, deve possedere competenze specifiche e dedicare la maggior parte del proprio tempo e reddito alle attività agricole (art. 2135 c.c.), anche tramite società. Non è necessario che lavori direttamente il fondo, ma può avvalersi di manodopera esterna.
La Corte ha ribadito che, per l’esenzione Imu, il coltivatore diretto non è tenuto a dimostrare la prevalenza del reddito agricolo sul totale dei propri redditi, a differenza dell’Iap.
(Autore: Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
(Foto di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata