La sentenza del Tribunale di Roma 28.10.2025, n. 10843 stabilisce la validità delle clausole di rimborso della formazione nei contratti di apprendistato in caso di dimissioni anticipate senza giusta causa.
La sentenza in oggetto affronta un tema rilevante per chi lavora con contratti di apprendistato professionalizzante: la legittimità delle clausole che prevedono il rimborso delle spese di formazione quando il lavoratore si dimette prima del termine pattuito, senza giusta causa e senza rispettare i termini di preavviso. Il caso riguarda 2 lavoratori assunti con apprendistato di durata triennale, finalizzato al conseguimento di qualifiche professionali specifiche. Entrambi hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo formativo, senza invocare motivi di giusta causa e senza garantire il periodo di preavviso previsto dal contratto. L’azienda ha richiesto il rimborso delle somme corrispondenti alle giornate di formazione erogate, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato. Il Giudice ha accolto integralmente le richieste dell’azienda.
Autonomia contrattuale e tutela dell’investimento formativo – La sentenza chiarisce che il recesso del lavoratore durante il periodo di apprendistato costituisce un diritto potestativo disponibile, sul quale le parti possono liberamente pattuire limiti economici. La clausola di rimborso delle spese formative viene inquadrata come strumento legittimo per tutelare l’investimento sostenuto dall’azienda, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti.
Il primo requisito riguarda la prova del costo formativo reale. Il Tribunale sottolinea che la clausola regge quando l’impresa dimostra di aver effettivamente sostenuto spese per la formazione del dipendente, attraverso documentazione puntuale. Nel caso esaminato, l’azienda ha prodotto la prova di 58 ore di formazione per un lavoratore e 69 giornate per l’altro.
Il secondo requisito attiene alla proporzionalità dell’importo richiesto rispetto all’investimento formativo e alla tipologia di professionalità. Il Giudice ha valutato la congruità della somma in relazione alle qualifiche professionali coinvolte (Capo Stazione e Operatore specializzato manutenzione infrastrutture), ruoli che richiedono percorsi formativi lunghi e abilitazioni specifiche.
Coordinamento tra rimborso formazione e indennità di preavviso – La pronuncia riconosce la cumulabilità di 2 voci distinte: il rimborso delle spese di formazione e l’indennità sostitutiva del preavviso. Il primo deriva dalla violazione della clausola contrattuale relativa alla durata minima del rapporto e all’investimento formativo; il secondo discende dal mancato rispetto dell’obbligo di preavviso previsto dalla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato.
La sentenza precisa che, anche quando il lavoratore si dimette senza giusta causa durante il periodo formativo, resta tenuto a garantire il periodo di preavviso stabilito dal contratto. In mancanza, l’azienda ha diritto all’indennità sostitutiva, che si aggiunge al rimborso delle giornate di formazione.
Indicazioni pratiche per lavoratori e aziende – Per i lavoratori emerge l’importanza di valutare attentamente le clausole contrattuali prima della sottoscrizione, soprattutto quando prevedono obblighi economici legati alla cessazione anticipata del rapporto. La lettura del contratto individuale e la consapevolezza delle conseguenze patrimoniali diventano elementi essenziali per una gestione consapevole del proprio percorso.
Per le aziende la pronuncia conferma la possibilità di tutelare l’investimento formativo attraverso clausole contrattuali, purché siano rispettate alcune condizioni. La tracciabilità della formazione erogata costituisce il presupposto probatorio indispensabile per far valere il diritto al rimborso.
La sentenza ribadisce inoltre che la clausola risulta legittima quando l’impresa sostiene un costo effettivo per la formazione e quando l’importo richiesto mantiene una relazione ragionevole con l’entità dell’investimento.
(Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
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