Con nota 22.01.2026 n. 609, l’INL approfondisce le innovazioni introdotte dalla L. 198/2025: il meccanismo di decurtazione “diretta” dei crediti della patente, il superamento del massimale sanzionatorio con più lavoratori irregolari e la natura “anticipatoria” dell’accertamento definitivo.
L’introduzione della patente a crediti, prevista dall’art. 27 D.Lgs. 81/2008, ha segnato una svolta nella vigilanza del settore edile.
Da un sistema sanzionatorio esclusivamente pecuniario o penale, si è passati a un modello di qualificazione reputazionale e operativa. Tuttavia, è con la recente conversione del D.L. 159/2025 nella L. 198/2025 che il legislatore ha impresso una netta accelerazione al regime sanzionatorio connesso al lavoro “nero”, configurando la decurtazione dei crediti non più solo come una conseguenza di un giudicato, ma come un effetto immediato dell’azione ispettiva.
Il fulcro della riforma risiede nel nuovo c. 7-bis dell’art. 27. La norma stabilisce che, per le violazioni concernenti il lavoro sommerso, la decurtazione avviene immediatamente a seguito della notificazione del verbale di accertamento.
Questa modifica rappresenta una deroga significativa al principio di definitività del provvedimento amministrativo. Mentre per la generalità degli illeciti la decurtazione rimane subordinata all’ordinanza-ingiunzione o alla sentenza passata in giudicato, per il lavoro irregolare il verbale ispettivo acquisisce il valore di accertamento definitivo ai soli fini della decurtazione.
La riforma opera una semplificazione strutturale dell’Allegato I-bis, accorpando le precedenti fattispecie di lavoro sommerso in un’unica categoria. L’innovazione più rilevante sotto il profilo tecnico-giuridico è la deroga espressa all’art. 27, c. 6.
Ordinariamente, in caso di concorso di violazioni, la decurtazione non può eccedere il doppio del punteggio previsto per la violazione più grave.
Tuttavia, il nuovo punto 21 stabilisce una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare.
Il legislatore ha scelto di dare prevalenza all’efficacia deterrente rispetto al principio del “favor rei”. La sanzione diventa direttamente proporzionale all’entità dell’illecito.
Un ulteriore credito viene decurtato per ciascun lavoratore qualora si tratti di stranieri irregolari, minori o percettori di ammortizzatori sociali. Il principio di irretroattività è garantito dall’art. 3, c. 5 D.L. 159/2025, che fissa al 1.01.2026 lo spartiacque temporale.
Gli illeciti commessi entro il 31.12.2025 restano soggetti al regime previgente, richiedendo l’ordinanza-ingiunzione per l’efficacia della decurtazione.
Con riferimento alla tutela giurisdizionale in caso di errore ispettivo, la circolare chiarisce che l’eventuale archiviazione del procedimento o l’annullamento del verbale da parte dell’Autorità Giudiziaria comporterà la riassegnazione dei crediti.
Si configura dunque una sorta di “tutela ripristinatoria” ex post, che bilancia il rigore dell’accertamento anticipato.
L’efficacia della norma poggia sull’operatività del portale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La gestione informatica delle decurtazioni è affidata ai “Referenti PAC” (Patente A Crediti), con un ruolo di supervisione dirigenziale volto a garantire l’omogeneità dei dati inseriti.
La riforma 2025/2026 della patente a crediti trasforma lo strumento da semplice registro burocratico a vero e proprio “braccio armato” della vigilanza.
Il superamento dei massimali di decurtazione e l’immediatezza dell’effetto sanzionatorio riflettono una volontà politica di estromettere rapidamente dal mercato le imprese che fondano la propria competitività sul sommerso.
Resta da valutare se la tenuta costituzionale di un accertamento immediatamente definitivo reggerà al vaglio della giurisprudenza, specialmente nei casi in cui la perdita dei crediti comporti la sospensione dell’attività d’impresa prima di un giudizio di merito.
(Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio)
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