L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 8.07.2025, n. 5944, opera un riassunto delle procedure di rilascio delle interdizioni anticipate e posticipate per lavorazioni “a rischio”.
L’Ispettorato del Lavoro è competente per il rilascio dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, “quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” (art. 17, c. 2 D.Lgs. 151/2001). Diverso è il caso della gravidanza “a rischio” che è di valutazione delle ASL.
L’interdizione, quindi, comporta una valutazione (istruttoria) che precede il rilascio e riguarda appunto la faticosità, pericolosità o insalubrità della lavorazione cui è addetta la lavoratrice madre, non anche appunto le eventuali complicazioni sanitarie proprie della gravidanza.
Il procedimento può essere attivato sia dal datore di lavoro che direttamente dalla lavoratrice, tramite apposita modulistica presente sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Mod. INL 11).
Nel caso proceda alla richiesta il datore di lavoro dovrà compilare a parte (o rilasciare apposita dichiarazione) ove specifica che la lavoratrice non può essere spostata ad altra lavorazione non a rischio.
Dovrà altresì trasmettere copia di stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi, in particolare la parte che riguarda la valutazione del rischio per le lavoratrici madri.
Se in caso di trasmissione dell’istanza da parte del datore di lavoro tali documenti non venissero direttamente trasmessi, oppure, in caso di istanza che perviene dalla lavoratrice interessata, l’Ispettorato territoriale competente procede a richiedere tale documentazione con una richiesta di integrazione, che interrompe il termine piuttosto breve previsto per il rilascio del provvedimento.
Il termine di 7 giorni riprende a decorrere quanto l’istruttoria viene debitamente completata e l’Ispettorato viene messo in condizione di valutare la necessità di disporre l’interdizione, attraverso l’analisi dei rischi propri della mansione e la dichiarata impossibilità di spostamento ad altra mansione.
Soltanto ove non vi sia la trasmissione del DVR o la necessaria dichiarazione del datore di lavoro di impossibilità a diverso impiego, l’Ispettorato, che non sarà in possesso degli elementi istruttori per definire la procedura, potrà attraverso il proprio servizio di Vigilanza Tecnica procedere ad accesso ispettivo diretto a constatare queste circostanze, ovviamente in caso di carenze la verifica ispettiva porterà alle conseguenti sanzioni.
La nota n. 5944/2025 citata conferma tale ipotesi che, a onor del vero, era già uso adottare; pertanto, è sempre molto importante integrare le istanze o le richieste di integrazione con puntualità e precisione; è molto importante anche ricordare alle dipendenti di trasmettere senza indugio al datore di lavoro la notizia della maternità, in modo da dare modo di procedere a tutte le necessarie attività a tutela della salute di madre e figlio.
(Autore: Antonio Gualtieri – Sistema Ratio)
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