La legge di Bilancio 2026 rafforza il sostegno alle famiglie con figli attraverso la revisione dell’ISEE, il potenziamento dei principali bonus familiari e nuove misure di conciliazione tra lavoro e responsabilità genitoriali.
La legge di Bilancio 2026 rafforza l’insieme degli interventi a favore delle famiglie con figli, agendo sia sui criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate sia su specifiche misure economiche e di conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Sul versante ISEE, la modifica di maggiore impatto riguarda l’abitazione principale. Il valore dell’immobile di proprietà in cui il nucleo risiede viene escluso dal calcolo fino a 91.500 euro, rispetto ai precedenti 52.500 euro, con una soglia elevata a 120.000 euro per i residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane. L’esclusione è limitata alla sola casa di residenza. A tale franchigia si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, con un’estensione del beneficio che ora opera già dal secondo figlio. Viene inoltre rivista la scala di equivalenza, con un rafforzamento delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei con figli. Per la prima volta è previsto un coefficiente aggiuntivo per le famiglie con 2 figli (0,10), mentre le maggiorazioni per 3, 4 e 5 o più figli salgono rispettivamente a 0,25, 0,40 e 0,55. Le nuove regole ISEE trovano applicazione in modo selettivo, incidendo sulla determinazione dei requisiti e degli importi per l’assegno di inclusione e per il supporto per la formazione e il lavoro. Accanto alla revisione dell’indicatore, la manovra conferma e in parte rafforza alcuni strumenti già presenti nel 2025.
Il contributo una tantum per nascita o adozione (bonus nuovi nati), introdotto dall’art. 1 c. 206 L. 207/2024 resta pari a 1.000 euro ed è riconosciuto ai nuclei con ISEE ricalcolato secondo le nuove regole. Il bonus nido viene esteso, includendo accanto agli asili nido tradizionali anche micro nidi, sezioni primavera e altri servizi educativi integrativi autorizzati, comprese alcune forme di educazione domiciliare. Gli importi rimangono graduati in base all’ISEE: fino a 3.000 euro per i valori più bassi, 2.500 euro per le fasce intermedie e 1.500 euro oltre i 40.000 euro o in assenza di dichiarazione.
Viene potenziato anche il beneficio destinato alle madri lavoratrici, che nel 2026 sale a 60 euro mensili, esenti da imposizione fiscale. La misura, contenuta nel c. 207 della legge di Bilancio, si applica alle lavoratrici dipendenti e autonome con almeno 2 figli, se il più giovane ha meno di 10 anni, o con almeno 3 figli, se il più giovane ha meno di 18 anni, entro il limite di titolarità di reddito annuo da lavoro di 40.000 euro.
La legge di Bilancio introduce, inoltre, interventi mirati sul fronte occupazionale e dell’organizzazione del lavoro. In particolare, è previsto un esonero contributivo parziale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per i datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno 3 figli minorenni, disoccupate da almeno 6 mesi. Il beneficio si applica nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile e ne sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. La durata dell’esonero varia in relazione alla tipologia di contratto: 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, 12 mesi per quella a tempo determinato e 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Sul piano della flessibilità, ai lavoratori e alle lavoratrici con almeno 3 figli conviventi viene riconosciuta una priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o nella rimodulazione dell’orario con una riduzione di almeno 40 punti percentuali, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità. Per incentivare tale criterio di priorità, al datore di lavoro è riconosciuto un esonero contributivo totale, entro la soglia di 3.000 euro annui, per 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto.
Sono inoltre agevolati i rientri graduali dalla maternità e paternità, consentendo il prolungamento dei contratti a termine di sostituzione per un periodo di affiancamento e viene esteso da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro cui è possibile richiedere il congedo parentale. Le modifiche riguardano anche la disciplina dei congedi per le malattie di ogni figlio di età compresa adesso tra i 3 e i 14 anni (anziché 8), con l’innalzamento da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno del limite di congedi fruibili.
(Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio)
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