Legge di Bilancio 2026: sale a 60 euro bonus per lavoratrici madri

Dal 1.01.2026, secondo la bozza, sarà riconosciuta alle lavoratrici madri un’integrazione al reddito, sotto forma di bonus mensile pari a 60 euro, in relazione ai mesi di attività lavorativa effettivamente svolta nell’anno solare di riferimento.

A decorrere dal 1.01.2026, il trattamento integrativo denominato “bonus mamme lavoratrici” sarà incrementato nella misura di 60 euro mensili, in sostituzione del precedente importo di 40 euro. Tale beneficio economico, avente carattere di integrazione al reddito, è erogato dall’Inps, previa disponibilità delle risorse e nei limiti di legge, in attuazione delle disposizioni che saranno approvate con la legge di Bilancio 2026.

Soggetti beneficiari – Il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato e alle lavoratrici autonome non rientranti nel regime forfetario, purché in possesso dei seguenti requisiti:

– essere madri di almeno 2 figli;

– avere un reddito da lavoro annuo inferiore a 40.000 euro;

– essere iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, anche di natura privatistica.

Per le lavoratrici dipendenti, il beneficio trova applicazione esclusivamente nei casi di contratti di lavoro a tempo determinato. Le lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato continueranno a fruire dell’esonero contributivo integrale (fino a 3.000 euro annui) previsto dal vigente ordinamento. Restano in ogni caso escluse dal beneficio le lavoratrici domestiche.

Durata e limiti temporali – Il bonus è riconosciuto per ogni mese, o frazione di mese, in cui è effettivamente svolta l’attività lavorativa. La durata della prestazione è subordinata al numero dei figli:

– fino al mese in cui il figlio minore compie 10 anni, nel caso di madri con 2 figli;

– fino al mese in cui il figlio minore compie 18 anni, nel caso di madri con 3 o più figli.

Il limite temporale decorre dalla data di nascita o adozione del figlio minore e si computa in base ai mesi di effettiva attività lavorativa.

Modalità di richiesta – La procedura di accesso al beneficio resta invariata rispetto all’anno 2025. Le lavoratrici dipendenti devono:

– presentare domanda scritta al datore di lavoro, dichiarando il numero di figli e i relativi codici fiscali;

– utilizzare l’apposita modulistica predisposta, completa di sottoscrizione e documentazione di supporto;

– attendere il riconoscimento del beneficio direttamente in busta paga da parte del datore di lavoro, che ne effettuerà la compensazione nei flussi contributivi all’Inps.

Le lavoratrici autonome, in quanto direttamente tenute alla gestione della propria posizione assicurativa, devono comunicare all’Inps i dati anagrafici e fiscali dei figli attraverso l’applicativo digitale denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, accessibile mediante credenziali SPID di livello 2, CNS o CIE 3.0.

Le disposizioni attuative, comprensive delle istruzioni operative e delle procedure di controllo, saranno definite da un apposito provvedimento dell’Inps da emanarsi successivamente alla pubblicazione della legge di Bilancio 2026.

Erogazione del beneficio – L’Inps provvede al pagamento in un’unica soluzione annuale, nel mese di dicembre 2026, previa verifica dei requisiti reddituali e contributivi. L’ammontare complessivo è determinato sulla base dei mesi di effettiva attività lavorativa svolta durante l’anno di riferimento.

Coordinamento con altri benefici – Il bonus in parola non è cumulabile con altre misure di sostegno economico aventi la medesima finalità di integrazione del reddito, salvo diversa disposizione della normativa attuativa. In caso di fruizione parziale o di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, il beneficio è riconosciuto pro quota, in proporzione ai mesi di attività effettiva.

(Autrice: Cinzia De Stefanis – Sistema Ratio)
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