Licenziamento via WhatsApp: cosa serve per renderlo valido

Il Tribunale di Napoli Nord chiarisce i requisiti minimi che rendono legittima una comunicazione di recesso trasmessa tramite app di messaggistica, purché rispetti la funzione informativa prevista dalla legge.

La sentenza del Tribunale di Napoli Nord 16.04.2025, n. 1758 interviene su un punto sempre più ricorrente nei rapporti di lavoro: la validità formale del licenziamento comunicato tramite WhatsApp.

Il giudice ha confermato che, per rispettare l’art. 2 L. 604/1966, la comunicazione deve presentarsi in forma scritta e deve contenere le generalità delle parti, gli estremi del rapporto di lavoro, la data del recesso e la motivazione specifica.

In assenza di questi elementi, l’atto risulterebbe inefficace. La modalità digitale, se dotata di queste caratteristiche e recapitata in modo documentabile al destinatario, è stata considerata idonea.

Funzione garantista della forma scritta – Il giudice ha chiarito che il contenuto prevale sulla modalità tecnica. La forma scritta ad substantiam, prevista dalla normativa, ha la funzione di tutelare entrambe le parti attraverso la trasparenza dell’atto e la tracciabilità dell’intenzione. Il mezzo digitale può assolvere pienamente questa funzione, a patto che sia dimostrabile l’avvenuta ricezione da parte del lavoratore.

Nel caso in esame, l’invio del modello UNILAV tramite messaggio WhatsApp ha soddisfatto il requisito, poiché ha reso noto il contenuto dell’atto e ha permesso al destinatario di agire legalmente. La successiva impugnazione ha confermato la conoscenza effettiva del recesso.

Valore probatorio del canale digitale – L’utilizzo di WhatsApp è stato ritenuto conforme anche per il suo valore documentale. Il giudice ha richiamato precedenti che riconoscono la validità della comunicazione indiretta, purché accessibile e verificabile.

L’invio del modello UNILAV direttamente al lavoratore, contenente dati identificativi e motivazioni del licenziamento, ha permesso di considerare adempiuto l’obbligo di forma. Il messaggio, con tanto di data certa e visibilità dimostrabile, ha consolidato l’efficacia dell’atto. La trasmissione via app ha così soddisfatto la necessità di portare l’intenzione datoriale nella sfera conoscitiva del lavoratore.

Limiti processuali e rilievo della tempestività – Il Tribunale ha escluso ogni rilievo introdotto in fase successiva mediante note scritte, poiché non contenuto nei ricorsi introduttivi. Le deduzioni relative alla fondatezza del giustificato motivo oggettivo, avanzate tardivamente, sono state dichiarate inammissibili. La controversia, infatti, risultava circoscritta sin dall’origine alla questione formale della validità della comunicazione, senza alcun riferimento alla legittimità sostanziale del recesso. In questo contesto, il giudice ha ribadito che, nel contenzioso in materia di licenziamento, il rispetto dei termini processuali condiziona la possibilità di valutare le circostanze dedotte, poiché l’esame del merito può avvenire solo sulla base delle contestazioni formulate entro i limiti temporali fissati dalla legge.

(Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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