La Cassazione ha affermato che manomettere il cronotachigrafo sul proprio mezzo configura sia il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.), che l’illecito amministrativo dell’art. 179 del Codice della Strada.
Il fatto oggetto della causa consiste nell’aver “danneggiato, mediante l’applicazione di un magnete, il funzionamento del cronotachigrafo installato su di un autoarticolato, alterando la registrazione dei dati relativi ai tempi di guida, alle distanze percorse e alle velocità sostenute”, danneggiamento posto in essere dal conducente del mezzo stesso.
La diatriba giurisprudenziale, invece, può riassumersi nel seguente quesito: “nel conflitto apparente di norme, l’una penale (l’art. 437 c.p., che punisce chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro con la reclusione da 6 mesi a 5 anni) e l’altra amministrativa (l’art. 179 Cod. Strada, che prevede una sanzione amministrativa per chi non utilizzi o manometta il tachigrafo), regolanti il medesimo fatto, la condotta tenuta dall’imputato avrebbe dovuto considerarsi assorbita dalla sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 citato in virtù del criterio di soluzione del conflitto, ispirato al principio di specialità, disciplinato dall’art. 9, c. 1 L. 24.11.1981, n. 689″?
In linea generale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16471/2025, ha ribadito che, nel concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria apparentemente regolanti lo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente, una volta positivamente riconosciuto il conflitto, la disposizione che risulti speciale (rispetto all’altra) all’esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte (come prevede l’art. 15 c.p.).
Diverse pronunce della Cassazione stessa, però, hanno concordemente escluso, in casi come quello in oggetto, l’applicazione del criterio della specialità, evidenziando “la diversità, non solo e non tanto, dei beni giuridici tutelati da ognuna delle due fattispecie, rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e, dunque, in primis, dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo), quanto, soprattutto, della stessa natura strutturale delle fattispecie medesime, sia sotto l’aspetto soggettivo che sotto quello oggettivo”.
In particolare, gli Ermellini hanno sottolineato che:
– “il reato di cui all’art. 437 c.p. è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell’art. 179 Codice della Strada è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa”;
– “l’autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, non coincida necessariamente con l’autore della condotta incriminata e cioè col soggetto responsabile dell’alterazione”;
– “la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal Codice penale, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo”.
La conseguenza di tale impostazione non può che “condurre a ritenere che, se l’imputato, come nel caso di specie, oltre a manomettere il dispositivo, abbia circolato alla guida del veicolo, debba essere chiamato a rispondere di entrambi gli illeciti fra loro indipendenti, quello penale, appunto, e quello amministrativo”.
(Autrice: Giorgia Granati – Sistema Ratio)
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