NASpI quando si è in malattia alla cessazione del rapporto di lavoro

L’Inps fornisce le istruzioni in riferimento alla NASpI, in caso di lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Con il messaggio Inps n. 2357/2025, si sottolinea che in precedenza era stato chiarito che per l’istruttoria delle domande di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere inviato, dal richiedente o dal suo intermediario, il certificato medico attestante il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dallo stesso Ente.

Tali certificati che attestano il riacquisto della capacità lavorativa, privi di diagnosi, devono essere allegati quando si procede alla presentazione della domanda o trasmessi anche dopo con l’invio del modello “NASpI-Com”.

Tali istruzioni, erano state predisposte per consentire la tempestiva liquidazione delle domande in argomento, senza procedere all’invio al Centro Medico Legale; con il messaggio in esame, vengono ora fornite le istruzioni operative per la corretta gestione delle domande interessate.

Viene fatto presente che, dal 1.03.2025, quando la data di cessazione del rapporto di lavoro rientra nel periodo di prognosi di un certificato di malattia presente negli archivi dell’Inps, le domande di NASpI non vengono più trasmesse automaticamente al Centro Medico Legale e sono rimesse direttamente all’istruttoria da parte della sede territoriale.

Se in fase di istruttoria della domanda risulti allegato, o trasmesso tramite NASpI-Com, il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa, la sede dovrà verificare la congruità delle date, cioè cessazione del rapporto di lavoro/certificazione di malattia/data di riacquisto della capacità lavorativa; se la verifica, dà esito positivo e in presenza di tutti i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione, si accoglierà la domanda.

Viceversa, se in fase di istruttoria non risulti allegato, o trasmesso tramite NASpI-Com, il certificato medico attestante il riacquisto della capacità lavorativa, all’interessato si richiederà l’integrazione documentale con il predetto certificato, assegnando un termine ordinatorio di 30 giorni; in assenza di riscontro, la domanda sarà respinta per carenza documentale.

Quando il certificato medico di riacquisto della capacità lavorativa, allegato alla domanda o inviato tramite NASpI-Com, presenti dubbi sulla congruità delle date, cessazione del rapporto di lavoro/certificazione di malattia/data di riacquisto della capacità lavorativa, o non contenga una formulazione chiara e univoca, si chiederà un parere al Centro Medico Legale sulla validità del certificato.

L’Inps informa che ha provveduto a integrare il flusso di presentazione della domanda, inserendo un’alert per il caso in cui il richiedente dichiari, in fase di presentazione della domanda, di essere o essere stato alla data di cessazione del rapporto di lavoro in stato di malattia. Quando non si è in possesso del certificato al momento della presentazione della domanda, questo potrà essere trasmesso in seguito all’Inps: con un NASpI-Com come “evento che influisce sul pagamento della prestazione”, utilizzando la voce dello specifico evento (malattia, ricovero, maternità) o l’opzione “Altro”.

In tutti i casi l’utente, prima di inviare la comunicazione, dovrà allegare la copia del certificato di riacquisto della capacità lavorativa con il tasto “Allegati”, o dalla procedura di invio della domanda di disoccupazione, cliccando sul tasto “Consultazione domande”, selezionando la specifica domanda inviata e cliccando in corrispondenza di questa prima il tasto “Visualizza ed aggiungi allegati” e dopo “Aggiungi allegati”.

(Autore: Aldo Forte – Sistema Ratio)
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