La Costituzione, all’art. 36, stabilisce che la retribuzione debba essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La base normativa sul tema dell’orario di lavoro è senz’altro il D.Lgs. 66/2003, con il quale sono state poste le regole principali in tema di numero massimo di ore settimanali lavorabili, riposi annuali e giornalieri, limitazioni al lavoro straordinario e notturno. All’interno di questo quadro normativo spetta poi alla contrattazione collettiva il compito di determinare, per ciascun settore, le regole concretamente applicabili e più idonee a una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel caso specifico, basti pensare all’orario multiperiodale.
Questo assetto di regole e principi trova applicazione nei confronti della generalità dei lavoratori subordinati e garantisce il rispetto della salute e sicurezza, oltre che della dignità di questi ultimi. Tuttavia, vi sono dei casi in cui sono possibili alcune eccezioni, in particolare per quelle figure aziendali che occupano posizioni apicali e svolgono attività che, per l’elevata autonomia e responsabilità, non sono facilmente predeterminabili dal punto di vista della quantità di lavoro; si tratta in particolare di quadri e dirigenti.
In base all’art. 17 D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 3 (orario normale di lavoro settimanale pari a 40 ore), 4 (durata massima dell’orario di lavoro settimanale pari a 48 ore), 5 (limiti lavoro straordinario), 7 (diritto a 11 ore di riposo giornaliero), 8 (diritto a pause durante l’orario di lavoro), 12 (lavoro notturno) e 13 (lavoro notturno) non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo.
Data l’elevata complessità dei compiti affidati a queste figure, i criteri quantitativi normalmente applicati alla generalità dei lavoratori sono stati gradualmente superati a favore di un approccio più incentrato sulla qualità dei risultati prodotti, che si traduce in premi di risultato (definita appunto MBO, e quindi Management by Objectives), che diano maggiore rilievo all’impatto positivo apportato al raggiungimento dei risultati aziendali. Conseguentemente, la disciplina dell’orario di lavoro affidata alla legge e alla contrattazione collettiva si è modificata con l’obiettivo di garantire maggiore flessibilità alle figure apicali. Le deroghe previste sono assai ampie, poiché di fatto vengono disapplicati gli articoli sull’orario normale di lavoro, sulla durata massima dell’orario di lavoro, sul lavoro straordinario, sul riposo giornaliero, sulle pause e sul lavoro notturno: ne risulta una disciplina assai scarna, in cui, fermo li rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, restano solo le ferie e il riposo
settimanale a trovare applicazione per i suddetti lavoratori.
Sulla norma è intervenuta la C.M. Lavoro n. 3/2005, che, anzitutto, ha stabilito che l’elenco di figure professionali a cui applicare le deroghe è esemplificativo, e non tassativo; in più, il medesimo documento si sofferma sulla lett. a) dell’art. 17, c. 5 “dirigente, personale direttivo aziendale o di altre persone aventi potere di decisione autonomo”, specificando che “nell’ampia formulazione della norma trovano ingresso nuove figure professionali che, sebbene prive di potere gerarchico, conservano, nel disimpegno delle loro attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di discrezionalità e di determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro”.
Inoltre, il Ministero ha puntualizzato come “l’inquadramento nella categoria del personale direttivo dipende dalla corrispondenza delle mansioni in concreto assegnate al lavoratore a quelle previste dalla disposizione definitoria di detto personale, non potendo derivare dal mero dato formale del conferimento della qualifica”.
Dal dato normativo e dalla prassi amministrativa emerge quindi una logica incentrata sul concreto svolgimento del rapporto di lavoro e sull’effettivo conferimento di poteri e responsabilità, piuttosto che sul dato formale dell’attribuzione di una qualifica. Fermo restando il rispetto della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, per i quadri e i dirigenti viene prevista la massima flessibilità in termini di orario di lavoro, slegando parzialmente la misura della retribuzione dalla quantità di lavoro prestato e dando maggiore peso alla qualità del contributo reso dalla persona.
(Autore: Massimiliano Matteucci – Sistema Ratio)
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