Il riscatto agevolato della laurea, introdotto per favorire l’accesso anticipato alla pensione, può celare insidie per chi ha contributi precedenti al 1996. Analizziamo le implicazioni pratiche, evidenziando i rischi di una scelta affrettata.
Il riscatto agevolato della laurea, previsto dall’art. 20, c. 6 D.L. 4/2019, rappresenta una misura volta a incentivare l’anticipazione dell’età pensionabile, grazie al pagamento di un onere forfettario per recuperare i periodi relativi ai corsi di studio universitari. Tuttavia, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, o qualora tale anzianità si acquisisca proprio tramite tale riscatto, l’adozione di tale strumento può comportare conseguenze significative, spesso sottovalutate. È fondamentale, pertanto, esaminare con attenzione le interazioni tra riscatto agevolato, accesso alla pensione e importo della stessa, al fine di evitare scelte che potrebbero risultare penalizzanti.
Riscatto agevolato: caratteristiche e ambito di applicazione – Il riscatto agevolato consente di valorizzare, ai fini pensionistici, i periodi di studio universitario non coperti da contribuzione, mediante il versamento di un onere ridotto: può essere utilizzato, in particolare, per recuperare tutti i periodi per i quali la pensione deve essere calcolata con sistema contributivo.
L’onere è determinato applicando un’aliquota percentuale, pari a quella vigente nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (33%), alla retribuzione minima imponibile per i lavoratori iscritti alle gestioni artigiani e commercianti (18.555 euro per il 2025).
In sostanza, un anno da riscattare ha un costo, per il 2025, pari a 6.123,15 euro. Tale modalità di calcolo rende il riscatto particolarmente conveniente per i lavoratori con redditi elevati o per coloro che si trovano alla fine della carriera lavorativa.
È importante sottolineare che il riscatto agevolato è accessibile anche per i periodi di studio antecedenti al 1.01.1996, anche se di regola sono calcolati con sistema retributivo: questo, a condizione che il lavoratore opti per il calcolo dell’intera pensione secondo il sistema contributivo, ad esempio con opzione di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995, o con computo in Gestione Separata (art. 3 D.M. 282/1996) o totalizzazione (D.Lgs. 42/2006).
Implicazioni del riscatto agevolato per gli iscritti ante 1996 – Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995, l’adozione del riscatto agevolato con opzione al contributivo, computo presso la Gestione Separata o totalizzazione nazionale, comportando il ricalcolo integralmente contributivo della pensione, può costituire una scelta penalizzante: il sistema contributivo, difatti, rispetto al sistema retributivo o misto, determina generalmente un assegno pensionistico di importo inferiore, soprattutto per coloro che hanno percepito retribuzioni elevate nella fase finale della carriera lavorativa.
Non esiste un taglio fisso nell’importo della pensione e, per completezza d’informazioni, deve essere anzi osservato che in alcuni casi il ricalcolo contributivo potrebbe determinare un trattamento più favorevole. Tuttavia, si è osservato che in numerosissimi casi la penalizzazione comporti anche una riduzione di oltre il 30% della pensione, rispetto al calcolo retributivo-misto. Risulta generalmente più penalizzato chi ha alle spalle, anni riscattati compresi, numerose annualità ante 1996 e chi non ha una retribuzione in calo negli ultimi anni della carriera.
Riscatto agevolato con opzione al contributivo – Avvalersi del riscatto agevolato nel corso della carriera è possibile soltanto tramite l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995: l’opzione diventa irrevocabile all’atto del pagamento della prima rata del riscatto agevolato. Ma che cosa comporta, nel concreto, oltre alla probabile alta penalizzazione nel calcolo del trattamento pensionistico?
L’adesione all’opzione al contributivo comporta l’applicazione del massimale contributivo, che può risultare penalizzante per chi ha stipendi elevati, in quanto la contribuzione si applica soltanto nel limite del massimale annuale (pari a 120.607 euro per il 2025).
Non comporta, invece, l’acquisizione dello status di nuovo iscritto (Post 31.12.1995): pertanto, non è possibile, una volta confermata l’opzione al contributivo, ottenere la pensione anticipata a 64 anni (art. 24, c. 11 D.L. 201/2011), né la pensione di vecchiaia a 71 anni con 5 anni di contributi.
Inoltre, l’opzione per il sistema contributivo preclude la possibilità di avvalersi del computo nella Gestione Separata (in quanto non è possibile “optare due volte” per il calcolo contributivo), unico strumento mediante il quale chi ha anzianità anteriore al 1996 può avvalersi dei trattamenti menzionati.
(Autore: Noemi Secci – Sistema Ratio)
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