Se il datore teme l’uso di alcol o droga, scatta la visita

Il D.L. 159/2025 introduce la possibilità per il datore di lavoro di richiedere una visita se ritiene, in presenza di ragionevole motivo, che il lavoratore si trovi sotto l’effetto dell’uso di alcol o di sostanze stupefacenti.

Il 31.10.2025, nella Gazzetta Ufficiale n. 254, è stato pubblicato il D.L. 159/2025 recante “‘Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, che ha, tra i propri obiettivi, quelli appunto di rafforzare la cultura della sicurezza, incrementare la prevenzione e ridurre gli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Tra le misure più significative rientra senza subbio la modifica introdotta all’art. 41 D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, che tratta della sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, oppure qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Il comma 2 dell’articolo citato stabilisce che la sorveglianza sanitaria deve comprendere una visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva (intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica), visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori, una visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica e una visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ed è al termine di questo elenco di casistiche che il decreto in oggetto ha introdotto una novità di sicuro rilievo e che non mancherà di suscitare confronti interpretativi e di merito, in particolare in tema di privacy: con un nuovo punto e-quater, è stata introdotta una nuova tipologia di visita medica, che può essere effettuata prima o durante il turno lavorativo “in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 L. 30.03.2001, n. 125, e dell’art. 125 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9.10.1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive”.

Il salto logico è evidente: non si tratta più di visite programmate o previste al verificarsi di determinate situazioni (cambio di mansione, cessazione del rapporto di lavoro, ecc.), ma sollecitate dal datore di lavoro (anche su segnalazione di altri dipendenti) in presenza di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi.

La volontà del legislatore è evidente: proteggere i lavoratori impegnati in attività particolarmente pericolose e con alti tassi di incidentalità (cantieristica, industria pesante) ed estendere tale protezione anche a soggetti terzi, magari fruitori di determinati servizi, come ad esempio il trasporto pubblico.

Le modalità con cui il nuovo principio verrà applicato saranno definite da un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni previsto entro la fine dell’anno.

(Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio)
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