La normativa italiana tutela le lavoratrici madri garantendo sicurezza, salute e diritti specifici durante gravidanza, puerperio e allattamento. L’articolo analizza il quadro normativo, gli obblighi del datore e gli strumenti di prevenzione.
La protezione delle lavoratrici madri è disciplinata principalmente da 2 decreti legislativi: il D.Lgs. 151/2001 – Testo unico sulla maternità e paternità, che aggiorna e coordina le disposizioni relative a congedi, permessi, tutele economiche e sicurezza; il D.Lgs. 81/2008 – Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che include espressamente le lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento tra i soggetti vulnerabili da tutelare nella valutazione dei rischi.
Obblighi del datore di lavoro – Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a:
1. valutare i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento;
2. adeguare le condizioni di lavoro in funzione dello stato della lavoratrice;
3. informare la lavoratrice e il RLS sugli esiti della valutazione e sulle misure adottate;
4. consultare RSPP, medico competente e RLS per l’aggiornamento del DVR.
Ruolo della lavoratrice – La lavoratrice ha l’onere di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza al datore di lavoro. Dal 2013, l’invio del certificato medico con la data presunta del parto avviene telematicamente all’Inps tramite il medico curante. Resta obbligatorio fornire copia al datore di lavoro entro 2 mesi dalla data prevista del parto e, successivamente, entro 30 giorni dalla nascita del figlio.
Misure di tutela e interdizione anticipata – In presenza di mansioni vietate o rischiose (es. esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici o lavori faticosi), il datore di lavoro deve:
– modificare la mansione;
– se non possibile, richiedere l’interdizione anticipata presso l’Ispettorato territoriale o l’ASL.
Gli elenchi dei lavori vietati o limitati sono contenuti negli Allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001.
Divieti specifici:
– art. 7: vietato adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi o insalubri;
– art. 16: obbligo di astensione dal lavoro nei 2 mesi precedenti e nei 3 successivi al parto;
– art. 53: divieto di lavoro notturno dalle 24 alle 6 fino al compimento di 1 anno del bambino.
Divieto di licenziamento – L’art. 54 del Testo Unico vieta il licenziamento della lavoratrice:
1. dall’inizio della gravidanza fino a 1 anno di età del bambino;
2. in caso di congedo parentale o malattia del bambino;
3. esteso anche al padre lavoratore nei casi di congedo di paternità.
A conclusione, giova ricordare che il sistema normativo garantisce un’ampia tutela alle lavoratrici madri. Fondamentali sono la valutazione dei rischi, l’adeguamento delle mansioni e il rispetto del divieto di licenziamento per proteggere la salute e i diritti di madre e bambino.
(Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio)
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