Violazione del codice della strada: esistenza dello stato di necessità

In tema di circolazione stradale, lo stato di necessità è configurabile solo quando sia provato un pericolo attuale e imminente di grave danno alla persona e l’impossibilità di fronteggiarlo con condotte alternative lecite e proporzionate.

Nel caso in esame, ha deposto, in senso sfavorevole all’esimente, l’aver diretto il veicolo verso luogo privo di pronto soccorso anziché verso il presidio più vicino. Confermata la multa nei confronti del conducente, che aveva effettuato un sorpasso a ridosso di un incrocio. È stato, pertanto, escluso lo stato di necessità invocato in relazione ai dolori al petto sofferti dal passeggero, in assenza di prove in merito ad un imminente pericolo di vita per il passeggero stesso. Lo ha confermato la Cassazione civile sez. II, 24.11.2025, n. 30833.

Un soggetto aveva opposto avanti al Giudice di Pace il verbale di accertamento della violazione dell’art. 148, c. 12 e 16 CdS, contestatagli per aver sorpassato un altro veicolo in prossimità di un’intersezione. L’opponente aveva rilevato di essersi trovato in stato di necessità perché la persona che egli trasportava aveva accusato un malore ed aveva bisogno di cure mediche urgenti.

Il Giudice di Pace aveva accolto parzialmente l’opposizione, solo riducendo la sanzione irrogata. Proposto appello, il Tribunale lo aveva respinto sulle seguenti considerazioni:

– non sussistevano elementi di riscontro in ordine all’invocata esimente dello stato di necessità, ex art. 4 L. 689/1981 e art. 54 c.p., perché la certificazione del Pronto Soccorso allegata riportava solo che “il paziente riferisce dolore epigastrico”; si trattava di sintomi che, non essendo supportati da altri, non permettevano una valutazione di gravità nei termini necessari ai sensi delle norme richiamate;

– non emergevano elementi per affermare il pericolo di vita e l’impossibilità per l’appellante di agire in altro modo;

– inoltre la direzione di marcia tenuta non era verso il più vicino Pronto Soccorso, ma verso (omissis), pacificamente privo di una struttura di medicina d’urgenza.

L’erronea supposizione dell’esistenza di uno stato di necessità, per essere tutelabile non poteva derivare da una percezione meramente soggettiva e dallo stato d’animo dell’agente, ma doveva avere dei riscontri oggettivi assenti in concreto.

In seguito era stato fatto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale ha correttamente individuato i principi di diritto enucleabili dagli art. 4 L. 689/81 e 54 c.p., nel senso che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative irrogate a seguito di violazioni alle disposizioni del Codice della Strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato, essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’art. 4 L. 689/1981, l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo, reale o seriamente supposto tale, e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo.

Correttamente il Tribunale ha, in particolare, evidenziato la necessità del simultaneo ricorrere di un pericolo, costituito dal rischio di un danno grave alla persona, attuale e imminente e non provocato dallo stesso soggetto agente; la necessità che vi sia proporzione tra fatto e bene minacciato e che il pericolo non sia altrimenti evitabile; la necessità che la condotta formalmente illecita sia l’unica via percorribile per l’autore del fatto.

(Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio)
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