San Fior, concessione di contributi per i danni causati dall’emergenza Covid-19 per le imprese del territorio

L’amministrazione comunale di San Fior, nell’ambito delle politiche di valorizzazione del territorio sotto il profilo commerciale e dei servizi alle persone, ha deciso di sostenere gli operatori del territorio comunale colpiti dall’obbligo di sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus mediante azioni e interventi specifici diretti a sostenere le imprese che hanno dovuto sospendere tutta l’attività durante il periodo di lockdown.

“C’è il rischio concreto che qualche attività non riesca a riprendersi, risollevarsi e a ripartire – spiega l’amministrazione comunale di San Fior in una nota pubblicata nei suoi canali ufficiali -, tra queste soprattutto le ditte di modeste dimensioni quali le ditte individuali, le s.a.s., le s.r.l. e le s.n.c., ovvero le piccole società a gestione familiare, la cui forzata sospensione dell’attività ha creato grave pregiudizio all’intera famiglia dei titolari”.

Per questo, si è deciso di erogare un contributo a favore delle attività commerciali che devono risultare attive alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente; devono risultare regolari nel versamento dei contributi previdenziali; devono avere la sede legale o almeno un’unità operativa nel Comune di San Fior e che non risultino già debitrici, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune.

Le attività ammesse sono: il commercio in sede fissa di vicinato ai sensi della Legge Regionale 50/2012, articolo 3 comma 1 lettere c, d; i pubblici esercizi di cui alla Legge Regionale 21 settembre 2007, numero 29, che non abbiano ulteriori attività correlate come descritto al successivo punto e le attività di servizio alla persona (acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori).

Le attività escluse dai contributi sono: il commercio in sede fissa di vicinato (articolo 3 comma 1 lettera d) Legge Regionale 50/2012), la cui attività sia stata consentita, pur con limitazioni, dagli allegati 1-2-3 al dpcm 10 aprile 2020 e successivi, e ordinanze del Presidente della Giunta Regionale numero 40 e 42 del 2020, e successivi; gli esercizi di vendita di cui all’articolo 3 comma 1 lettera e, f, g, i, della Legge Regionale 50/2012 (medi e grandi outlet, temporary store).

Inoltre, sono escluse tutte le forme speciali di commercio di cui agli articoli 23 e 24 (Commercio elettronico, Outlet e temporary store) della Legge Regionale 50/2012, e di cui agli articoli 66 (Spacci interni), 67 (Apparecchi automatici), 68 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione), 69 (Vendite presso ildomicilio dei consumatori), 70 (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59).

Sono infine escluse tutte le forme di somministrazione di cui all’articolo 2, commi 4 e 5 (circoli), articolo 6 comma 1 (agriturismi) e da 9 a 13 (forme speciali) della Legge Regionale 21 settembre 2007, numero 29; tutte le forme di somministrazione accessorie o coesistenti in altre attività (panifici, palestre, sale giochi e Videolottery, medie e grandi strutture, centri ricreativi, sportivi e sociali, strutture ricettive classificate e locazioni turistiche di cui alla Legge Regionale 11/2013), le forme societarie nelle quali i soci non siano legati da familiarità come sopra specificato e le attività turistiche di cui alla Legge Regionale 11/2013.

Le domande di contributo dovranno essere presentate su apposito modello a far data dal 12 giugno 2020.

(Fonte: Andrea Berton © Qdpnews.it).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
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