Come cambia la tassazione sui prestiti ai dipendenti

Con la conversione in legge del decreto Anticipi cambiano le regole di tassazione dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Le nuove modalità si applicano già dall’anno d’imposta 2023.

La concessione di un prestito in denaro al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro, a un tasso inferiore a quello di mercato, si configura come un fringe benefit.

La disciplina dei prestiti concessi ai dipendenti è contenuta nell’art. 51, c. 4, lett. b) del Tuir. La norma prevede che ai fini della quantificazione del reddito tassabile si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Il criterio si applica a qualsiasi forma di finanziamento erogato dal datore di lavoro e ricomprende i prestiti concessi, ma anche quelli per i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi/convenzioni con l’istituto di credito, perché il dipendente possa accedere al finanziamento a condizioni agevolate.

Difatti, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se talune delle suddette somme o valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo (Ag. Entrate, ris. n. 44/E/2023 e circ. n. 326/E/1997). Il parametro di riferimento è quindi il tasso ufficiale (TUR) vigente al termine di ciascun anno.

Ciò posto, il rialzo dei tassi a cui si assiste negli ultimi tempi, si traduce in uno svantaggio per i lavoratori, soprattutto in riferimento ai prestiti concessi negli anni passati, quando i tassi si attestavano a livelli decisamente più bassi. Per contrastare l’effetto distorsivo, con l’approvazione di un emendamento in sede di conversione del D.L. 145/2023 (decreto Anticipi), si introduce una modifica alla norma sopra citata, operando una distinzione tra prestiti a tasso fisso e prestiti a tasso variabile. Senza modificare il criterio che prevede la tassazione applicata al 50% della differenza tra il tasso di riferimento e quello applicato al dipendente, la novella prevede che il

TUR di riferimento sarà quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, nelle ipotesi di prestito a tasso variabile o quello alla data in cui il contratto viene stipulato, nel caso di prestiti concessi a tasso fisso.

Le novità si applicano già dall’anno d’imposta 2023, quindi i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con prestiti o finanziamenti in corso, dovranno tenerne conto all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 51, c. 3 del Tuir rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari di cui all’art. 12 del Tuir, anche se non fiscalmente a carico.

Se il finanziamento è intestato o cointestato con un familiare il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Se il finanziamento è cointestato con un soggetto diverso da quelli indicati nell’art. 12, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento (Ag. Entrate, ris. n. 44/E/2023).

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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