Contributo a fondo perduto per commercio al dettaglio

Entro il 24.05.2022 i commercianti al dettaglio (in via prevalente) possono inviare istanza per richiedere un contributo a fondo perduto commisurato (con differenti percentuali) alla differenza tra ricavi medi 2021 e ricavi medi 2019.

Entro il 24.05.2022 chi ne possiede i requisiti può inviare l’istanza telematica per richiedere il contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio.

Trattasi di un contributo disposto dall’art. 2 D.L. 4/2022 (decreto Sostegni-ter) che spetta ai soggetti che: esercitano in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio; hanno ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro; hanno subito una riduzione di fatturato 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019; hanno sede legale o operativa in Italia e sono attive al Registro delle Imprese; non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non sono già in difficoltà al 31.12.2019, né destinatarie di sanzioni interdittive.

Come ricavi occorre considerare i ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir.

Per calcolare l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021 occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi per il numero di mesi di attività, pertanto banalmente, se entrambi gli esercizi sono “completi” si farà: 12. Se invece il soggetto è nato nel 2019, per esempio il 1.10.2019 dovrà dividere il dato totale per 3 e dovrà considerare il valore dei medesimi importi registrati nel corrispondente periodo del 2021 (v. FAQ A.9 sul sito del MISE).

Non possono richiedere il contributo i soggetti nati nel 2021.

L’istanza può essere presentata dal rappresentante legale dell’impresa (o suo delegato), accedendo con la CNS sulla piattaforma di Invitalia: https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it.

Si andrà a compilare l’istanza in tutte le sue parti, poi si genererà un pdf che andrà firmato digitalmente e caricato per procedere all’invio della stessa. Pertanto, occorre che il beneficiario sia in possesso della CNS, del lettore CNS e di una PEC attiva.

Non viene stabilito un ordine cronologico; tuttavia, in caso di insufficienza di fondi gli importi verranno ripartiti tra i richiedenti.

Il Ministero, effettuati i controlli, emetterà un provvedimento che caricherà sul proprio sito.

Si ricorda che l’ammontare massimo concedibile è determinato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e ammontare medio mensile del 2019, pari al: 60%: con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro; 50%: con ricavi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.0000; 40%: con ricavi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000.

Importo da accreditarsi sull’Iban indicato nell’istanza.

La misura era soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea (art. 9, c. 5 D.M. Sviluppo Economico 24.03.2022), che è arrivata con comunicato stampa del 25.03.2022.

Autore: Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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