Esonero contributivo per contratti a tempo indeterminato.
Il Decreto Ristori, tra le varie misure a sostegno di famiglie e imprese travolte dalla pandemia, ha introdotto la proroga per tutto il 2021 dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione, da parte delle cooperative sociali, con contratto a tempo indeterminato, di donne vittime della violenza di genere. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Al fine di consentirne l’utilizzo, ad oltre 8 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento normativo, è stata emanata la circolare Inps n. 133/2021 fornendo le necessarie indicazioni.
In primo luogo viene chiarito che i datori di lavoro che possono accedere al beneficio sono esclusivamente le cooperative sociali ovvero quelle società aventi lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
L’incentivo spetta, come anticipato, alle lavoratrici vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio. Il beneficio può essere riconosciuto, oltre che per le assunzioni effettuate nel corso del 2018, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1.01.021 e il 31.12.2021.
Stante il tenore letterale della norma è utile osservare che non sono incentivabili le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Neppure sono incentivabili i rapporti di lavoro intermittente stante la natura discontinua della prestazione lavorativa.
Il beneficio ottenibile è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, per un importo massimo di 350 euro mensili. In caso di assunzione a tempo parziale occorrerà procedere in proporzione sulla cifra indicata.
È fatto noto poi che la legittima fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto integrale dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Inps, avvalendosi del modulo di istanza online “Do.VI”, disponibile sul sito inps.it, una domanda di ammissione all’incentivo indicando i dati della lavoratrice, compreso la data del rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza, e i dati necessari per calcolare la misura del beneficio.
Una volta ricevuta la richiesta l’Inps effettuerà i controlli necessari verificando altresì la sussistenza della copertura finanziaria. In casi di riscontri positivi verrà inviata autorizzazione al datore di lavoro per procedere al godimento dell’incentivo. Il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo 12 mensilità, ferma restando la permanenza del posto di lavoro.
Si evidenzia che il recupero dell’agevolazione dei mesi pregressi potrà essere effettuato esclusivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Per il recupero di importi non conguagliati o per la restituzione di somme non spettanti, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni.
Autore: Luca Caratti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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