Esonero contributivo donne vittime di violenza: al via le richieste

Con pubblicazione del messaggio 2239 del 14 giugno 2024, l’Inps rende operativo l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio e destinato alle donne vittime di violenza.

La Legge di Bilancio 2024, all’art. 1, cc. 191-193 ha introdotto – per il triennio 2024-2026 – una misura agevolativa destinata ai datori di lavoro che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura del reddito di libertà (o, per il solo anno 2024, che ne abbiano beneficiato nel 2023, cfr. circolare 41/2024 Inps).

Nello specifico, è riconosciuto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile (o su base giornaliera qualora l’assunzione avvenga nel corso del mese).

La misura spetta per:

l 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;

l 18 mesi (complessivi) in caso di trasformazione di un contratto a termine;

l 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

L’Inps era intervenuta già con circolare n. 41/2024 nello scorso mese di marzo, rimandando tuttavia ad un successivo documento di prassi le istruzioni operative per la compilazione della richiesta e, successivamente, del modello UniEmens.

Con messaggio 2239 del 14 giugno 2024 l’Istituto ha fornito le istruzioni per poter fruire della misura. In base alle istruzioni contenute nel messaggio, l’esonero deve essere preventivamente richiesto mediante il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” , al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “ERLI”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

l l’indicazione della lavoratrice assunta;

l il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;

l l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

l l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;

l la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Successivamente l’invio della domanda, l’Inps:

l verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;

l calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

l verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;

l in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

Compilazione UniEmens

Per esporre il beneficio in oggetto a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

l nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

l nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG;

l nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.

Un passaggio di sostanziale importanza contenuto nella circolare, riguarda le variazioni del contratto in essere con la lavoratrice destinataria dell’esonero: in funzione del fatto che la misura viene concessa in misura fissa, desunta dalle informazioni fornite dal datore di lavoro sul portale dedicato alla domanda, eventuali variazioni in aumento dell’orario di lavoro non comporteranno un aumento dell’importo dell’esonero; al contrario, eventuali variazioni in diminuzione dovranno essere tempestivamente comunicate dal datore di lavoro ad Inps, così da riparametrare l’importo dell’esonero concesso.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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