Terminata la sospensione feriale dei termini (art. 37, c. 11-bis D.L. 223/2006 dal 1.08 al 4.09, esclusi accessi, ispezioni, verifiche e rimborsi Iva), il contribuente/commercialista può valutare diverse opzioni:
– schema di atto: entro 60 gg dalla notifica si possono presentare
osservazioni/controdeduzioni o restare inerti (l’ufficio notificherà l’atto impositivo);
– ravvedimento: possibile fino all’emissione dell’atto impositivo;
– adesione senza osservazioni: entro 30 gg dalla notifica dello schema, con invito a comparire nei 15 gg successivi;
– adesione post osservazioni: avvio del contraddittorio dopo le osservazioni;
– adesione post accertamento: entro 15 gg dalla notifica dell’atto impositivo; sospensione dei termini per ricorso alla Cgt per 30 gg (max 90 gg);
– acquisizione fascicolo: richiesta entro 60 gg dalla notifica dello schema;
– adesione dopo accesso: possibile chiedere proposta di accertamento anche senza schema;
– atti senza contraddittorio preventivo: adesione entro i termini di impugnazione (60 gg + 31 gg di agosto); sospensione di 90 gg per eventuale ricorso.
Dal 2025 non è più prevista la sospensione di 85 gg dei termini decadenziali (normativa Covid): gli atti in scadenza vanno notificati entro il 31.12.
(Autore: Sistema Ratio)
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