Parametri Omi, quale valenza probatoria

Le quotazioni immobiliari della banca dati possono supportare l’accertamento tributario, ancorché siano frutto di mere elaborazioni statistiche e in quanto tali possano apparire anche estremamente approssimative.

Risulta indubbiamente oggetto di censura la decisione del giudice tributario, nel caso in cui si sia sic et simpliciter limitato a disconoscere valore indiziario ad alcuni elementi acquisiti in giudizio e riguardanti le quotazioni del mercato immobiliare, meglio noti come valori Omi, oltre che alle risultanze del Centro studi della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip).

Al cospetto di elementi informativi che risultino di per sè notoriamente sforniti di valenza indiziaria, non si può escludere tale valenza prescindendo da una opportuna valutazione degli stessi dati complessivamente intesi, insieme ad altri riscontri eventualmente prodotti, nel senso che ciascun “singolo dato” (valori Omi e parametri Fiaip) , se opportunamente correlato agli altri, potrebbe rafforzarsi e trarre vigore probante in una interrelazione di vicendevole completamento.

Le conclusioni ora espresse sono compendiate nell’ordinanza n. 18415/2020 della V Sezione Civile della Corte di Cassazione. La vicenda riguarda le conclusioni espresse dalla Commissione Tributaria di secondo grado che aveva annullato un accertamento ritenendolo unicamente ancorato ai parametri dell’Omi e della Fiaip, senza prendere in considerazione alcuna gli altri elementi indiziari opportunamente forniti dalla Agenzia delle Entrate, tanto in sede di accertamento, che nelle varie fasi del contenzioso, ulteriormente rappresentati dalle rilevanti differenze di prezzo tra unità immobiliari simili, collocate in un medesimo complesso immobiliare ed esaminate con riferimento a un medesimo periodo d’imposta. Emergeva, inoltre che la condotta dell’impresa accertata risultava evidentemente e incontrovertibilmente connotata da una gestione antieconomica.

La Ctr aveva quindi basato la propria decisione occupandosi in via esclusiva del solo vaglio dei parametri indicati (Omi e Fiaip) trascurando del tutto gli altri fattori indiziari addotti dal Fisco a sostegno dell’accertamento. L’errore del giudice d’appello verte sulla parcellizzata disamina dei fatti e dei riscontri probatori che, ancorché assunti come indiziari, nel loro complesso avrebbero potuto fornire una prospettiva ben diversa rispetto a quella che ha condotto alle conclusioni oggetto di ricorso per Cassazione.

Sono apparse, quindi, del tutto insufficienti e inadeguate le motivazioni che hanno supportato l’annullamento dell’atto impositivo basato, appunto, sulla mera svalutazione di soltanto alcuni dei fatti riportati nel compendio indiziario posto alla sua base, oltre che sull’evidente pretermissione di altri elementi informativi e sull’omissione del loro vaglio complessivo.

Autore: Antonino Marino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl

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