Professionisti in prima linea nella gestione dei migranti

Studi professionali e associazioni datoriali (ri)chiamati a supplire alle carenze dell’Amministrazione.

Al fine di smaltire l’arretrato giacente presso i vari Sportelli Unici Immigrazione (SUI) presenti sul territorio nazionale, lo scorso anno veniva emanato il D.L. 73/2022 che introduceva, tra le altre cose, alcune misure di semplificazione riguardanti le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori extra-UE.

In particolare, l’art. 44 e la circolare attuativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 3/2022 demandavano ai professionisti iscritti a un albo professionale, nonché alle associazioni datoriali maggiormente rappresentative, il compito di verificare preventivamente la sussistenza di alcuni requisiti legati all’osservanza dei contratti collettivi e alla capacità economica delle imprese richiedenti.

Tali regole sono state prorogate per l’anno in corso attraverso una norma contenuta nell’art. 12 D.L. 198/2022 c.d. “Milleproroghe“, convertito nella L. 24.02.2023, n. 14. Quella che dunque sembrava una “modalità provvisoria“, essenzialmente legata a una situazione d’emergenza, di fatto, è stata resa strutturale e inserita in pianta stabile nella gestione dei fenomeni migratori.

Con la nota esplicativa 21.03.2023, n. 2066 l’INL ha ribadito i principi in materia di capacità economica della parte datoriale che, per singolo lavoratore da assumere, non potrà essere inferiore a 30.000,00 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio. Tuttavia, per il settore domestico o di assistenza alla persona, il limite reddituale scende a 20.000,00 o 27.000,00 euro, a seconda che il nucleo familiare sia composto da una sola persona o più familiari conviventi.

Vi sono poi delle situazioni particolari, ad es. le imprese agricole, rispetto a cui la capacità economica potrà essere valutata tenendo conto di ulteriori indicatori rispetto al fatturato, come quelli ricavabili dalla dichiarazione Iva; o ancora le imprese di nuova costituzione, per le quali potranno esser presi in considerazione il fatturato presuntivo del primo anno di attività oppure la consistenza del capitale sociale versato.

In caso di richieste plurime di assunzione, sono esclusi meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000,00 euro annui, ma “la verifica di congruità dovrà sostanziarsi in una valutazione fondata sull’analisi della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi prevista dalla vigente normativa e dai contratti collettivi applicabili”.

Al termine degli accertamenti il professionista incaricato, o il funzionario dell’associazione, rilascerà apposita asseverazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

E gli organi pubblici di controllo? Come precisato nella nota del 21.03.2023, resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dalla legge.

Autore: Giovanni Pugliese

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