L’obbligo di prestare gli alimenti scatta solo se il soggetto in stato di bisogno non ha familiari stretti in grado di occuparsi di lui. Ecco allora la gerarchia dei soggetti tenuti a mantenere i parenti.
Il coniuge – Innanzitutto c’è il coniuge (o la parte dell’unione civile a cui è equiparato). Il coniuge in generale deve prestare gli alimenti a favore dell’altro coniuge. Gli alimenti sono dovuti anche in caso di separazione con addebito se il coniuge responsabile versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Se invece la separazione è giudiziale senza addebito, consensuale o di fatto, l’obbligo alimentare è ricompreso nell’assegno di mantenimento. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa se la coppia procede col divorzio.
I figli – Se il soggetto bisognoso non è sposato, è vedovo/a oppure se anche il suo coniuge è impossibilitato ad aiutarlo, obbligati agli alimenti sono i figli, non già tutti nella stessa misura ma ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche. L’obbligo ricade anche sui figli adottivi e su quelli avuti da una relazione di fatto. I figli non sono tenuti agli alimenti verso il genitore se questi è decaduto dalla potestà genitoriale con sentenza del tribunale.
Nipoti – In mancanza dei figli, l’obbligo degli alimenti ricade sui nipoti, ossia sugli altri discendenti.
Genitori – Se il coniuge, i figli o i discendenti prossimi non ci sono o non possono provvedere al mantenimento del parente bisognoso, questi può chiedere gli alimenti ai propri genitori, anche adottivi.
Generi e nuore – Se la persona bisognosa non ha neanche i genitori perché sono defunti o se questi non possono occuparsi del suo mantenimento, a versare gli alimenti devono essere generi e nuore.
Fratelli e sorelle – Gli ultimi soggetti della gerarchia degli obbligati al mantenimento sono i fratelli e le sorelle del soggetto in stato di bisogno.
Autore: redazione sistema Ratio – Castelli