Bonus pubblicità potenziato nel “Decreto Rilancio”

Il D.L. 34/2020 ha ulteriormente rafforzato il credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati nell’anno 2020. Sparisce il requisito della spesa incrementale.

L’art. 57-bis D.L. 50/2017 ha introdotto il c.d. bonus pubblicità. Si tratta di una misura a sostegno dell’editoria e delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Nella sua originaria formulazione la norma prevedeva, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa periodica e quotidiana (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il credito d’imposta veniva inizialmente stabilito nella misura del 75% (elevato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative) sull’importo degli investimenti incrementali effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Per l’anno 2019, la misura del contributo è stata fissata al 75% per tutti i soggetti destinatari. Sul piano soggettivo, l’agevolazione compete a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Il calcolo del credito d’imposta solo sulla parte di investimento incrementale ha fatto sì che l’agevolazione sia stata particolarmente vantaggiosa nel primo anno di applicazione, mentre ne è stata sgonfiata la portata nell’anno successivo. L’aliquota elevata del credito d’imposta ha portato notevoli benefici nel caso, per esempio, di un notevole investimento nell’anno 2018 in assenza di investimenti effettuati nell’anno precedente ma, di conseguenza, nel caso di ulteriore investimento nell’anno 2019, il meccanismo incrementale determina un tangibile beneficio soltanto nel caso di investimento sensibilmente maggiore.

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Per ridar vigore all’agevolazione, prima il decreto “Cura Italia”, poi il “Decreto Rilancio”, hanno rivisto il meccanismo di calcolo. L’art. 98, D.L. 18/2020 ha previsto che il credito d’imposta debba essere calcolato sugli investimenti effettuati e non su quelli incrementali, stabilendo tuttavia un’aliquota inferiore (30%). Successivamente è intervenuto l’art. 186, D.L. 34/2020 che, modificando il comma 1-ter dell’art. 57-bis D.L.50/2017, ha elevato la misura del credito d’imposta al 50%, fermo restando il nuovo sistema di calcolo già previsto nella modifica apportata dal decreto “Cura Italia”.

Con tale sistema vengono premiati gli interi investimenti effettuati nell’anno 2020, a prescindere dal volume di spesa negli anni precedenti. Così saranno ammessi al contributo, ad esempio, soggetti che nell’anno 2020 hanno effettuato investimenti inferiori rispetto all’anno 2019, oppure soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2020.

Con questa modifica è stato senz’altro potenziato uno strumento il cui obiettivo è quello di contrastare la crisi del sistema editoriale italiano e degli investimenti pubblicitari riguardanti tale settore. Si ricorda che sono previsti limiti massimi di spesa ai sensi dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti UE, stabiliti in 200.000 euro per la generalità delle imprese e 100.000 euro per le imprese del settore autotrasporto. Restano ferme le disposizioni previste dal D.P.C.M. 90/2018 ai fini della concessione del credito d’imposta.

La comunicazione per l’accesso al credito deve essere effettuata in via telematica e dal 1.09.2020 al 30.09.2020; è irrilevante l’ordine cronologico della domanda. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal 5° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione.

Autore: Stefano Natali

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