La forma tecnologicamente più importante per la “garanzia” della proprietà intellettuale, anche a livello internazionale.
Il brevetto è un titolo con valenza giuridica che, una volta ottenuto, dà al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento dell’invenzione in uno specifico territorio e per un periodo predeterminato.
Il brevetto rientra nel più ampio campo della proprietà intellettuale assieme a modelli di utilità (tutelano nuove applicazioni o diverse conformazioni e combinazioni di parti già note che migliorano il prodotto rispetto a quanto già noto) e marchi e disegni. Il brevetto tutela non solo i nuovi prodotti e si applica anche a processi produttivi e metodi di realizzazione.
Un brevetto dà al suo titolare il diritto di vietare ad altri, per tutta la durata della protezione, l’uso a scopo commerciale (produzione, distribuzione, importazione) dell’invenzione in esso descritta.
I brevetti non garantiscono però un monopolio assoluto. Il diritto brevettuale dà all’inventore un’esclusiva di mercato limitata nel tempo per l’oggetto dell’invenzione, ma il brevetto come documento giuridico non garantisce il successo commerciale. Il titolare del brevetto, con i suoi prodotti ed i suoi procedimenti, si deve confrontare con quelli dei suoi concorrenti e, alla fine dei conti, sarà il cliente a decidere il grado di successo sul mercato.
I tre requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono:
– industrialità – Un’invenzione ha un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (Rif. Art. 49 CPI). Un’invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere tecnicamente realizzabile e capace di condurre ad un risultato immediato nell’ambito della tecnica industriale generando effetti pratici. Per essere brevettabile, un’invenzione deve poter essere oggetto di utilizzo industriale, dove il termine “industriale” è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall’attività puramente estetica o speculativa;
– novità – Un’invenzione è considerata nuova, se non appartiene ancora allo “stato della tecnica”. Se l’inventore, prima di depositare il brevetto, ha già presentato pubblicamente la sua invenzione, per esempio durante una fiera, ciò basta a nuocere al requisito di novità. Non sono posti limiti temporali o territoriali: viene considerato tutto ciò che era conosciuto in qualunque parte del mondo in qualsiasi forma prima della data di deposito del brevetto. Una conoscenza riaffiorata dal passato è nociva per il requisito di novità, anche se era stata completamente dimenticata. La novità si riferisce all’invenzione in quanto tale. Non nuoce quindi il fatto che una o tutte le caratteristiche dell’invenzione siano di per sé già conosciute;
– attività inventiva – Un’invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste (Rif. Art. 48 CPI). Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto.