Donazioni indirette nella prova della capacità di spesa

• L’ordinanza n. 11248/2019 della Cassazione annulla un accertamento sintetico nell’ambito del quale il contribuente aveva giustificato con una donazione indiretta la propria capacità economica. Il contribuente, secondo la sentenza di secondo grado impugnata, non aveva assolto all’onere di dimostrazione di capacità economica in quanto nello specifico non risultava provata la connessione tra assegni bancari e acquisto.

• Secondo la Cassazione, l’impugnazione della sentenza è avvenuta in modo fondato, in quanto il giudice ha il dovere non limitarsi a una mera enunciazione del giudizio, ma di provvedere anche a descrivere il processo cognitivo attraverso il quale il giudizio si è formato.

Nel caso specifico, non si sarebbe tenuto conto della dimostrazione di donazione indiretta fornita dal contribuente. Secondo quanto già affermato in passato dalla Corte, “in base ai principi fissati dall’art. 38, comma 6… la prova delle liberalità che hanno consentito in tutto o in parte l’incremento patrimoniale deve essere documentale e conseguentemente la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono”.

• Sposando la definizione delle donazioni indirette fornita dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare 207/2000), i giudici affermano come “per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici”, con necessità probatoria limitata alla provenienza dei redditi da soggetti terzi esterni al nucleo familiare.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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