Grande attesa per il superbonus del 110%

Dovrebbe essere la punta di diamante tra le misure previste nel “Decreto Rilancio”, ma crea già diverse perplessità.

Grandi aspettative per il superbonus del 110% introdotto dall’art. 119 del “Decreto Rilancio”, applicabile agli interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico.

Per quanto riguarda il c.d. ecobonus, i principali interventi trainanti sono costituiti dal cappotto termico e dall’installazione di caldaie a pompe di calore e a condensazione, nonché dagli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 D.L. 63/2013, purché aggregati agli interventi precedenti.

Per quanto riguarda l’adeguamento antisismico, l’agevolazione si estende agli interventi già previsti dall’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013. Viene infine prevista, nell’alveo dell’agevolazione, l’inclusione delle spese per l’installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Le spese sono agevolate con una detrazione d’imposta del 110% da ripartire in 5 quote annuali, che può trasformarsi in credito d’imposta in caso di cessione (anche parziale) all’impresa fornitrice o esecutrice degli interventi (anche sotto forma di sconto in fattura) oppure alle banche. L’agevolazione si applica alle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021.

I soggetti destinatari dell’agevolazione sono il condominio, le persone fisiche in relazione agli interventi eseguiti su unità immobiliari (ad eccezione degli edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale), nonché le cooperative a proprietà indivisa e gli Iacp. Sono previsti limiti massimi alla spesa fissati in 60.000 euro per il cappotto termico e 30.000 euro per le caldaie. Tali limiti, tuttavia, nel caso di interventi condominiali, sono moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.

Il quadro dell’agevolazione è ben più complesso e articolato, in quanto sono previsti una serie di requisiti stringenti e di condizioni da rispettare per una misura che consente di effettuare rilevanti interventi praticamente a costo zero e perciò di sicura appetibilità. Tuttavia, nel testo normativo si nota una serie di rinvii a provvedimenti attuativi che, se non saranno emanati in tempi brevi, finiranno per sgonfiare la portata dell’agevolazione.

Tra i requisiti necessari, ricordiamo che, per gli interventi di risparmio energetico, occorre il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, da certificare con il relativo attestato di prestazione energetica (oppure di una sola classe nel caso in cui sia impossibile il miglioramento di 2). Occorrerà inoltre che gli interventi rispettino i requisiti minimi ambientali che saranno definiti in apposito provvedimento ancora da emanare e i materiali utilizzati dovranno essere conformi al D.M. Ambiente 11.10.2017. Completano il quadro le asseverazioni di tecnici abilitati sulla qualità tecnica dell’intervento e sul rispetto dei requisiti richiesti e il visto di conformità in caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Le critiche a questo provvedimento provengono dai rappresentanti di alcuni comparti, come quello del settore serramenti, che lamentano di essere penalizzati dalla norma, in quanto la sostituzione dei serramenti è agevolata solo se unita a uno dei 3 interventi principali di efficientamento energetico.

Non resta che attendere i provvedimenti attuativi necessari a definire i tanti dettagli che potrebbero fare la differenza e che speriamo siano di rapida emanazione, altrimenti si rischia di aver fatto molto rumore per nulla.

Autore: Stefano Natali

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