Misure urgenti per contenere e prevenire l’inquinamento atmosferico: tutti i divieti nelle ordinanze dei Comuni di Cornuda e Pederobba

Anche i Comuni di Pederobba e Cornuda hanno preso dei provvedimenti per migliorare la qualità dell’aria nei rispettivi territori.

Con ordinanza numero 55 del 29 settembre scorso l’amministrazione comunale di Pederobba ha infatti previsto delle misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico valide fino al 30 aprile 2022.

Per i cittadini è previsto il divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” in allerta verde.

Inoltre c’è anche il divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle” in allerta arancio e rosso per il riscaldamento domestico in presenza di impianti per riscaldamento a gas metano, gpl o altri combustibili ammessi.

Non sono consentite le combustioni all’aperto di residui vegetali con l’eccezione dei materiali vegetali soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria.

È richiesto l’abbassamento della temperatura di almeno 1°C nelle abitazioni e negli edifici pubblici in condizioni di allerta arancio e rossa ed è previsto l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell’allegato X, parte II. Sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

Infine non va trascurato il divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico, fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

Nell’ordinanza numero 32 del 29 settembre scorso del Comune di Cornuda è indicato il divieto di combustioni all’aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall’autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente.

L’ordinanza non consente l’utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale numero 186/2017.

Restano l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato e l’obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e negli edifici pubblici in condizioni di allerta arancione e rossa.

I nuovi divieti devono essere rispettati dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 compresi.

(Foto: web).
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