In materia di installazione di colonnine di ricarica in condominio, un orientamento ammette la parziale sostituzione di giardini con posti auto (Cassazione 1007/2009): con la stessa logica, applicando l’art. 1122-bis c.c. sull’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, si può ipotizzare un’agevole realizzazione di stalli attrezzati per la ricarica, disciplinando poi l’uso a turno (almeno negli orari diurni).
Per la collocazione delle colonnine in spazi privati di uso pubblico, il Comune può esigere il tributo per occupazione a carico del soggetto (privato o società di servizi) autorizzato a realizzare l’impianto di alimentazione e a gestirne i consumi. Anche su tali aree a uso pubblico, che saranno oggetto di specifica convenzione, vi sarà l’obbligo di copertura assicurativa rc e l’eccesso di sosta sarà sanzionabile secondo il Codice della strada.
Per la collocazione, si richiama la disciplina sulla posizione dei cassonetti, che deve corrispondere (Tar Lazio, sent. 3655/2022) a specifiche esigenze di circolazione stradale e diffusione del servizio. Eventuali conflitti tra più imprese che intendono realizzare e gestire spazi adibiti alla ricarica, andranno risolti utilizzando i criteri vigenti in materia di concorrenza, privilegiando cioè le iniziative più fruibili e quelle più direttamente a beneficio delle comunità locali (Tar Parma, ordinanza 320/2022, che accorda preferenza alla domanda presentata dal richiedente più vicino allo spazio di sosta, mancando esigenze di carattere generale che avrebbero potuto orientare diversamente la scelta).
Per le convenzioni e i provvedimenti comunali, si segnalano la delibera del Consiglio comunale di Milano 12.10.2019, n. 154 e la delibera di Giunta 98/2020 del Comune di Reggio Emilia.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli