Abbandono di rifiuti, approfondiamo il tema: quando è reato penale?

Abbandono di rifiuti, approfondiamo il tema: quando è reato penale?

Lasciare rifiuti in un’area appartata e posizionare rifiuti vicino un cassonetto di raccolta sono alcune ipotesi in cui si potrebbe contestare il reato penale, ma in realtà tra queste fattispecie, come in altre, le differenze sono evidenti.

È particolarmente significativa la modifica vigente dal 10.10.2023 dell’art. 255 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente), che disciplina l’ipotesi di “Abbandono di rifiuti”. Se prima l’abbandono era punito con una sanzione amministrativa, ora è diventato un fatto sanzionato penalmente. Il c. 1 dell’art. 255, dispone, infatti, che chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, cc. 1 e 2, 226, c. 2, e 231, cc. 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

Ci riferiamo, quindi alla violazione, in primo luogo del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Poi anche alla violazione del divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura e, per il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso, di consegnarlo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, non autorizzato ai sensi di legge.

Prima della modifica legislativa, essendo prevista solo la sanzionabilità amministrativa e non penale, era indifferente, ad esempio, l’abbandono del sacchetto della spazzatura accanto il cassonetto di raccolta rispetto all’abbandono del sacchetto in area appartata. Con la novella legislativa recente, non si può evitare di distinguere il non corretto conferimento di rifiuti rispetto al vero e proprio abbandono. Nel primo caso, non si può parlare certo di violazione della norma penale, mentre sicuramente è da sottoporre a indagine penale chi abbandona un sacchetto in luogo appartato.

Accadeva spesso, però, che, ad esempio, ragazzi, dopo un falò sulla spiaggia, lasciavano non correttamente i cartoni delle pizze in terra, accanto i cestini di raccolta. Tale comportamento certamente andava sanzionato amministrativamente. Oggi, si potrebbe ritenere che, in questo caso, si rientri nella ipotesi penalmente rilevante?

Ad avviso di molti operatori del diritto, bisogna distinguere attualmente il vero e proprio abbandono e il conferimento irregolare, ipotizzando solo nel primo caso un reato penale. Il dubbio si estende all’efficacia dei regolamenti comunali che sanzionano amministrativamente tutti i casi di abbandono. Il cittadino potrebbe subire un provvedimento sanzionatorio amministrativo dal Comune ed essere, per lo stesso fatto, deferito alla Procura della Repubblica per violazione del precetto richiamato e previsto all’art. 255 novellato. Ciò non può accadere per il principio di specialità, di cui all’art. 9 L. 689/1981, in quanto la sanzione amministrativa può essere applicata ogni volta in cui il fatto non venga ad integrare, secondo i principi di tipicità della condotta e tassatività della norma, tutti gli elementi costitutivi del reato.

È necessario, come già anticipato, differenziare le fattispecie di abbandono vero e proprio del rifiuto, da quelle di erroneo conferimento, in quanto è proprio la previsione di un illecito penale che impone la verifica, nel comportamento del responsabile, della effettiva volontà di abbandonare il rifiuto rispetto a quella di volere semplicemente conferire irregolarmente il rifiuto. Pertanto, certamente, non è fatto rilevante penalmente nelle ipotesi previste dal Testo Unico Ambiente agli artt. 232-bis (rifiuti di prodotti da fumo), che, al c. 3, dispone il divieto di abbandono “di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”, e 232-ter (divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), “Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare”, nonché dall’art. 15 C.d.S. riguardo al primo comma “Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:…depositare .. rifiuti”, per le quali permane espressamente la mera rilevanza amministrativa.

Per molti operatori del diritto, come già esposto, è da escludere la rilevanza penale anche nelle ipotesi di smaltimento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata, ad esempio nell’ipotesi di posizionamento del rifiuto non all’interno del cassonetto, ma vicino a questo, poiché in tal modo egli non vuole abbandonare il rifiuto sul terreno, tanto da averlo portato in un’area che egli sa essere destinata alla successiva raccolta. È auspicabile certamente la modifica dei regolamenti comunali vigenti, in modo da chiarire dette distinzioni ed evitare illegittime duplicazioni sanzionatorie.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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