Secondo sentenza n. 1699/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, il contribuente che è già proprietario di altra abitazione acquistata con agevolazione prima casa, può godere dei benefici “prima casa” se vende la casa precedente entro un anno dal rogito per l’acquisto della nuova prima casa, senza che sia necessario dichiarare, nel contesto del rogito, l’intenzione di vendere la casa pre-posseduta.
l Nel caso specifico, il contribuente aveva adempiuto alla prescrizione in base alla quale non è di ostacolo all’acquisto di una ulteriore prima casa l’attuale titolarità di una casa precedentemente acquistata, qualora quest’ultima sia venduta entro un anno dalla data dell’acquisto della nuova prima casa.
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Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli