Beni offerti in omaggio ai dipendenti

Beni offerti in omaggio ai dipendenti

Ennesimo pronunciamento in materia di fringe benefit aziendali: esenzione fiscale, purché siano rispettati i limiti di legge.

Secondo quanto rappresentato nell’interpello 11.04.2024, n. 89, al fine di garantire la formazione dei propri dipendenti e in linea con il raggiungimento degli obiettivi aziendali, la società “si è dotata di un documento contenente le linee guida e la qualità che la forza lavoro deve dimostrare (cd. “Partner Guide”)”. In particolare, nell’ambito di un’articolata serie di benefit, l’azienda omaggia mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa di lavoro, evidenziando che lo scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale.

L’Istante precisa, inoltre, che la società potrebbe omaggiare i dipendenti con alcuni beni che hanno natura di merchandise (esempio: tazze con il logo aziendale, spillette) e afferma che, in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale (ad esempio, attraverso l’utilizzo del logo o di esclusivi elementi di design), mentre il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i dipendenti diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura (caffetteria, nel caso di specie), con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

Al riguardo, i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici.

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate rileva che gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad esempio, prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (sacchetti di caffè e prodotti di merchandising); pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Per quanto precede, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall’azienda ai propri dipendenti superi il limite previsto dall’art. 51, c. 3, prima parte del Tuir, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura, determinato ai sensi dell’art. 9, c. 3 Tuir (cfr. risoluzione 29.10.2003, n. 202/E).

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Alessandro Pratesi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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