Bonus prima casa per gli under 36 fino al 31 dicembre 2023

Bonus prima casa per gli under 36 fino al 31 dicembre 2023

Ancora poche settimane (fino al 31.12.2023) per evitare di pagare le imposte di registro e ipocatastali o per fruire del credito Iva per l’acquisto agevolato della prima casa per i giovani under 36 con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Ancora circa un mese per fruire dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa per i giovani under 36 con un ISEE inferiore a 40.000 euro. Scade infatti il 31.12.2023 il termine per stipulare atti fruendo di un trattamento tributario agevolato per i giovani sino ai 35 anni (ossia i nati dal 1988 in poi) ai sensi dell’art. 64, c. 6 D.L. 73/2021.

La bozza della legge di Bilancio 2024 non prevede ulteriori proroghe dell’agevolazione, che si ricorda è stata introdotta nel 2021 e prorogata per le annualità 2022 e 2023. L’unica proroga a oggi concessa (sempre nella bozza della legge di Bilancio) è il differimento al 31.12.2024 (a oggi differito al 31.12.2023 da parte del D.L. 132/2023) della garanzia dell’80% sui mutui prima casa sempre stipulati da giovani under 36 con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Si ricorda che, oltre ai limiti di età e di ISEE suddetti, è necessario possedere i requisiti prima casa, ossia:

l avere o stabilire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;

l non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;

l non possedere un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Dal punto di vista oggettivo gli atti a cui si applicano le agevolazioni di cui all’art. 64 suddetto sono gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ove per tali atti si debba intendere: proprietà, usufrutto, nuda proprietà, uso, abitazione.

Per gli acquisti non soggetti a Iva non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali, che sarebbero:

l imposta di registro: 2% con un minimo di 1.000 euro;

l imposta ipotecaria: 50 euro;

l imposta catastale: 50 euro.

Per gli acquisti assoggettati a Iva, invece, oltre a non essere dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastali (che sarebbero di 200 euro l’una), spetta anche il credito dell’Iva al 4% versata. Tale credito può essere utilizzato:

l in diminuzione delle imposte (registro, ipotecaria, catastale) su successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

l in diminuzione delle imposte sui redditi della dichiarazione dei redditi successiva alla data di acquisto;

l in compensazione tramite F24 (codice tributo: 6928, anno: l’anno della stipula dell’atto, ossia 2023).

Sempre fino al 31.12.2023 per i finanziamenti erogati per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo non è dovuta l’imposta sostitutiva.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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