Il bonus verde spetta in relazione alle spese sostenute per la sistemazione a verde ed è in vigore tutto l’anno 2023 e per il 2024.
La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) all’art. 1, c. 38 ha prorogato il bonus verde a tutto il 2022, 2023 e 2024.
È, quindi, possibile anche quest’anno realizzare interventi di giardinaggio e fruire di una detrazione Irpef pari al 36% su una spesa massima di 5.000 euro, ossia una detrazione massima di 1.800 euro da suddividere in 10 quote annuali di 180 euro. Gli interventi agevolabili sono:
l sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Gli interventi devono essere relativi all’intero giardino o area e devono consistere in una sistemazione ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente (circ. 13/E/2019): non sono quindi comprese le manutenzioni ordinarie periodiche dei giardini (come, per esempio, la potatura delle siepi) non connesse a interventi innovativi o modificativi, nonché i lavori in economia e l’acquisto delle sole piante, erba, concimi, ecc.
Tra le spese detraibili sono da comprendere anche quelle del professionista per la progettazione. È ben possibile avvalersi anche di più professionisti o fornitori se l’intervento è unitario.
L’edificio deve essere esistente, quindi non sono agevolabili gli interventi effettuati in fase di costruzione di un nuovo immobile.
Spetta anche al condominio sia per le singole unità immobiliari che per le parti comuni. Il bonus è relativo a un’unità immobiliare; pertanto, se lo stesso soggetto detiene più unità immobiliari, il bonus si moltiplica per il numero di unità.
La detrazione spetta al proprietario/detentore dell’immobile sul quale si effettuano gli interventi e che sostiene effettivamente la spesa: sono pertanto compresi: proprietari/nudi proprietari; usufruttuari, o titolari del diritto d’abitazione/uso; inquilini o comodatari; familiari conviventi dei proprietari/detentori.
Il pagamento deve essere tracciabile e quindi effettuato con bonifico, assegni, carte di credito, debito, bancomat e non è necessario utilizzare l’apposito bonifico per il recupero edilizio/riqualificazione energetica; pertanto, sui pagamenti non è prevista la ritenuta dell’8%.
Nella fattura deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario, nonché la descrizione dell’intervento.
Autore: Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli