Datore di lavoro e obbligo formativo

Con la circolare 16.02.2022, n. 1 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime indicazioni sulle modifiche introdotte dall’art. 13 D.L. 146/2021 alla disciplina degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L’art. 13 del decreto fiscale ha modificato, in maniera significativa, l’art. 37 D.Lgs. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro. Infatti, viene sancito l’obbligo formativo in capo al titolare dell’azienda. Il testo, infatti, equipara i datori di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, i quali sono già tenuti per legge all’obbligo formativo. In particolare, il comma 7 del citato art. 37 stabilisce che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Le modalità della formazione, la durata ed i contenuti minimi dovranno essere stabiliti, entro il 30.06.2022, dalla Conferenza Stato-Regioni. L’accordo dovrà provvedere “all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

In attesa del suddetto accordo non sarà possibile individuare i nuovi obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e del preposto. L’azione di verifica degli organi di vigilanza è, pertanto, rinviata al momento dell’adozione del già menzionato accordo.

Come già detto, i dirigenti e i preposti sono equiparati, ai fini della formazione, al datore di lavoro. Inoltre, la formazione e gli aggiornamenti periodici dei preposti, per la particolarità della figura, devono essere svolti interamente con modalità in presenza e con cadenza almeno biennale e in ogni caso ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Nelle more dell’adozione del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21.12.2011.

L’Ispettorato chiarisce che gli obblighi formativi introdotti con il decreto fiscale diventeranno operativi appena la Conferenza Stato-Regione adotterà il previsto accordo, entro il 30.06.2022. Per questo motivo, i nuovi obblighi previsti per datori di lavoro, dirigenti e preposti, compresa la formazione in presenza, non potranno costituite elementi utili per l’adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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