DDL lavoro: che l’iter abbia inizio

Il Presidente della Repubblica ha autorizzato la presentazione alle Camere del Disegno di Legge in materia di lavoro varato dal C.d.M. il 01.05.2023. Tra le tante novità previste, rilevano quelle in merito alle dimissioni “implicite” e al periodo di prova nei contratti a termine.

Il DDL in materia di lavoro, varato il 1.05.2023 dal Consiglio dei Ministri, ha iniziato il proprio iter parlamentare: il testo, a oggi, è composto da 23 articoli che intervengono in diversi ambiti che spaziano dallo smart working al rapporto Inps-Contribuente, dal periodo di prova per contratti a termine alla gestione delle assenze ingiustificate effettuate dal dipendente.

In attesa di quelle che saranno le modifiche all’attuale bozza e dell’entrata in vigore delle previsioni medesime, si analizzano alcuni dei principali elementi contenuti. Inps e contribuzione

Al fine di favorire la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori o omissioni, l’Inps potrà mettere a disposizione del contribuente informazioni a egli riferibili trasmettendogli una comunicazione per le dovute correzioni. Entro 90 giorni dalla notifica, il contribuente potrà segnalare all’Istituto eventuali elementi, fatti e circostanze riferiti alla comunicazione stessa. Nel caso in cui, entro tale stesso termine, quest’ultimo provveda alla regolarizzazione e, nei successivi 30 giorni, proceda al versamento dei contributi dovuti, sarà ammesso al pagamento della sanzione civile ridotta in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta; nel caso di pagamento dilazionato, la riduzione sarà subordinata al versamento della prima rata.

Dal 1.01.2025 il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a Inps e Inail, se non affidati per il recupero agli Agenti della riscossione, passa da 24 a 60 mesi. La definizione dei requisiti, criteri e modalità del pagamento sono comunque demandati a un futuro decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il MEF.

Viene potenziata l’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo anche attraverso accertamenti d’ufficio con la consultazione di banche dati dell’Istituto e di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, viene previsto che gli uffici possano:

l invitare i contribuenti a comparire, di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie;

l invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;

l inviare questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti o di altri contribuenti con cui abbiano intrattenuto rapporti. Sulla base delle risultanze, l’Inps potrà formare avviso di accertamento. Nel caso di pagamento da parte del contribuente entro 40 giorni dal ricevimento, le sanzioni vengono ridotte del 50%; nel caso di mancato pagamento entro il 31.12 dell’anno successivo alla formazione dell’atto, l’Inps notificherà un avviso di addebito.

Somministrazione

In materia di limiti quantitativi per l’impiego di somministrati a tempo determinato da parte dell’utilizzatore (art. 31, c. 2 del D.Lgs. 81/2015) è in ogni caso esente la somministrazione di lavoratori assunti dall’agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Smart working

Viene formalizzato in legge, con la modifica dell’art. 23 L. 81/2017, l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

CIG e attività lavorativa

Viene riscritto l’art. 8 D.Lgs. 148/2015 prevedendo che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non abbia diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate: prima dell’avvio dell’attività è richiesta una comunicazione alla sede territoriale Inps in assenza della quale si decade dal diritto al trattamento medesimo.

Le questioni che, però, stanno attualmente alimentando il dibattito pubblico riguardano le dimissioni “implicite” e la prova nei contratti a termine.

Assenze ingiustificate e dimissioni

Possiamo definirla una vera e propria norma anti-abusi volta a limitare la possibilità per il dipendente di creare condizioni utili al licenziamento disciplinare con il solo fine di percepire la NASpI.

Con il DDL, infatti, si prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di detta previsione, per assenze superiori a 5 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non trova applicazione la disciplina relativa all’indennità di disoccupazione NASpI.

Periodo di prova

Viene fornito finalmente un metodo di calcolo certo per la determinazione del patto di prova nei contratti a tempo determinato che, alla luce del decreto Trasparenza, “è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego”.

Con il DDL viene infatti definito che, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. La durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Mauro Taurino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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