Decreto anziani 2024: politiche rivolte a favore di persone anziane

Sulla Gazzetta Ufficiale 18.03.2024, n. 65 è stato pubblicato il D.Lgs. 15.03.2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane”.

Nel corso del tempo è possibile osservare un’evoluzione dei processi lavorativi mossi dall’innovazione tecnologica e dal cambiamento delle caratteristiche della popolazione attiva. I dati dell’OMS relativi agli ultimi anni mostrano che i lavoratori in età avanzata costituiscono una parte crescente della forza lavoro e di conseguenza la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è una priorità.

Con l’invecchiamento della popolazione lavorativa sono stati rilevati incrementi di limitazioni e di non idoneità alla mansione espresse dal medico competente nel corso della sorveglianza sanitaria, con la conseguenza che risultano aumentate le categorie di persone che hanno malattie correlate al lavoro. Ai fini del D.Lgs. 29/2024 possiamo analizzare tre concetti fondamentali:

1. persona anziana: è colei che ha compiuto 65 anni;

2. persona grande anziana: è colei che ha compiuto 80 anni;

3. persona anziana non autosufficiente: è la persona anziana che, anche in considerazione dell’età e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate.

Si tratta di una riforma che verrà attuata attraverso delle politiche attive per far sì che ogni persona anziana possa essere destinataria di misure specifiche e interventi coordinati tra loro attraverso cure idonee che le garantiscano salute e un’esistenza più dignitosa.

Con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, si istituisce dal 1.01.2025 al 31.01.2026, in via sperimentale, una prestazione universale che è subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone non autosufficienti.

La prestazione economica è erogata dall’Inps ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso di un’età anagrafica di almeno 80 anni, di un livello di bisogno assistenziale gravissimo (l’Inps dovrà individuare lo stato di bisogno assistenziale di livello gravissimo sulla base delle informazioni sanitarie contenute nei propri archivi, e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica che dovrà essere nominata con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, non superiore a 6.000 euro, nonché la titolarità dell’indennità di accompagnamento, ovvero il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento di essa. Una volta in possesso dei requisiti, è possibile fare richiesta all’Inps in modalità telematica seguendo le procedure operative stabilite sul portale oppure attraverso il servizio messo a disposizione dal patronato.

La prestazione è erogata su base mensile ed è composta da una:

quota fissa monetaria: corrisponde all’indennità di accompagnamento;

quota integrativa: è definita assegno di assistenza che è pari a 850 euro mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto dai lavoratori domestici di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, disciplinati dall’art. 51 D.Lgs. 81/2015 o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale, che coinvolge gli enti territoriali e locali per specifici ambiti.

Si precisa che, se si fruisce della prestazione universale viene assorbita l’indennità di accompagnamento. E se l’Inps verifica che la quota integrativa della prestazione non sia stata utilizzata, totalmente o parzialmente, ai fini della stipula di rapporti di lavoro o per l’acquisto di servizi ivi previsti, si procede alla revoca della sola quota integrativa definita “assegno di assistenza”.

L’art. 1, c. 255 L. 205/2017 ha definito caregiver come la persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti:

l coniuge;

l una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. 76/2016;

l familiare o affine entro il secondo grado;

l familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall’art. 33, c. 3 L. 104/1992, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative sia:

l non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;

l riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell’art. 3, c. 3 L. 104/1992;

l titolare di indennità di accompagnamento.

Anche il Decreto anziani si occupa, all’art. 39 di dare una definizione di caregiver familiare, chiarendo che si tratta di “un soggetto che, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende cura e assiste la persona nell’ambito domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali e si rapporta con gli operatori del sistema dei servizi sociali”.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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