Decreto Coesione: novità in tema di assunzioni agevolate per i giovani

Il 30 aprile 2024 è stata confermata dal CdM la bozza del Decreto Coesione, che annuncia importanti novità in tema di incentivi all’occupazione e all’autoimprenditorialità. Analizziamo insieme le misure di incentivo all’occupazione e all’auto imprenditorialità.

In base alle previsioni del decreto verranno promosse la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno (Investire al Sud 2.0) e di attività libero professionali (Autoimpiego Centro nord-Italia); ma sono previsti anche importati incentivi contributivi per chi assume giovani, giovane nelle zone del Mezzogiorno (Bonus ZES), donne svantaggiate e personale dipendente da grandi imprese in crisi che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Analizziamo di seguito gli incentivi destinati ai lavoratori dipendenti.

Bonus Giovani (art. 22) – Il Decreto prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani, che in qualche modo ristora le aziende della perdita del precedente incentivo under36 che, ricordiamo, ha cessato di produrre effetti lo scorso 31 dicembre 2023. Le nuove previsioni normative prevedono per tutti i datori di lavoro privato, con esclusione del settore domestico, un esonero pari al 100% dei contributi a carico azienda per l’assunzione di giovani, intercorse fra il 1° luglio 2024 ed il 31 dicembre 2025, under 35 che non abbiano avuto in precedenza un’occupazione a tempo indeterminato; l’assunzione dovrà essere a tempo indeterminato, con esclusione di assunzione di giovani dirigenti o di apprendisti.

L’esonero è riconosciuto per la durata di 24 mesi e non interesserà i contributi assistenziali Inail.

L’importo è soggetto ad un tetto massimo mensile pari a euro 500, che diventano euro 666 per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La norma prevede inoltre che la misura agevolativa spetta anche in caso di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il testo del decreto ricorda inoltre che, per poter accedere all’esonero, è necessario rispettare i principi generali di accesso alle misure agevolative, fra cui non aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti; parimenti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La misura agevolativa esclude la cumulabilità con altri esoneri e/o riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, ammettendo tuttavia il cumulo della misura con l’incentivo previsto dal Decreto Fiscale (D.Lgs. 216/2023, art. 4) pari al 120/130% in caso di incremento occupazionale per l’anno di imposta 20024.

La misura non sarà operativa fino a pubblicazione di apposito decreto ministeriale, i cui contenuti saranno comunque soggetti a preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Barbara Garbelli – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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