Decreto conciliazione vita-lavoro

In vigore dal 13.08.2022, il D.Lgs. 105/2022 introduce disposizioni con la finalità di agevolare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Dal decreto Trasparenza al decreto Aiuti-Bis, quella che si sta concludendo è stata un’estate ricca di novità a livello normativo. Il legislatore è intervenuto infatti, anche in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, al fine di consentire una maggiore conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, puntando anche a diminuire il divario tra le responsabilità tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Con riferimento al D.Lgs. 105/2022, l’Inps è intervenuto per dare le prime indicazioni nei messaggi nn. 3066/2022 e 3096/2022.

La prima tematica riguarda il congedo di paternità obbligatorio che sostanzialmente rimane invariato; le uniche differenze con la previgente disciplina si evidenziano nella facoltà del padre di fruire del congedo a partire da 2 mesi prima della data presunta del parto e fino a 5 mesi dopo la nascita del figlio, dunque non più solo dopo il parto. Inoltre, in caso di parto plurimo il congedo viene raddoppiato a 20 giorni.

Per quanto riguarda invece il congedo parentale, i limiti massimi individuali per la fruizione non cambiano: fino ai 12 anni di vita del figlio o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spettano a entrambi i genitori massimo 6 mesi, elevabili a 7 per il padre in caso di astensione per un periodo intero e non frazionato di 3 mesi. Complessivamente i genitori possono fruire di un massimo di 10 mesi di congedo parentale, elevati a 11 mesi se il padre si astiene per in periodo intero non inferiore ai 3 mesi.

Vengono aumentati invece i limiti dei periodi indennizzabili: fino ai 12 anni (non più 6) di vita del bambino o dal suo ingresso in famiglia, spetta distintamente a entrambi i genitori un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibili all’altro genitore; entrambi e in alternativa tra loro hanno diritto ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un totale complessivo di 9 mesi (non più 6). Al genitore solo o con affidamento esclusivo del figlio, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale di cui 9 mesi indennizzabili.

Le modifiche non riguardano solo i lavoratori dipendenti ma anche le lavoratrici e i lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione Separata. Infatti il D.Lgs. 105/2022 ha introdotto il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto per la maternità delle lavoratrici autonome, in caso di complicanze della gravidanza.

Inoltre, il congedo parentale indennizzabile viene aumentato a 9 mesi anche per genitori lavoratori iscritti alla Gestione

Separata e viene riconosciuto il diritto al congedo anche ai padri lavoratori autonomi, a cui spettano 3 mesi per ciascuno dei genitori da fruire entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia del bambino.

Variazioni anche in tema di permessi per persone con disabilità grave: viene eliminato il principio del referente unico dell’assistenza stabilendo che, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, il diritto può essere riconosciuto a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Per quanto riguarda il congedo straordinario viene introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.

Il rilascio delle implementazioni informatiche sarà reso noto dall’Inps con successiva comunicazione.

Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

Total
0
Shares
Articoli correlati