Deduzione contributi versati a Fondi di previdenza complementare

In tema di deducibilità dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare sono stati forniti interessanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con risposta all’interpello n. 76/2024 l’Agenzia delle Entrate, riepilogando la disciplina della deducibilità di contribuzione versata a forme di previdenza complementare, ha fornito interessanti chiarimenti. Si riepilogano i punti principali della risposta ad interpello.

La contribuzione a forme pensionistiche complementari può essere versata dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal committente o direttamente dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi. In caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, la contribuzione viene versata dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro tenendo conto della contribuzione versata da tutti i soggetti. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 del Tuir, la deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico, fermo restando l’importo suddetto, complessivamente stabilito.

Per incentivare i soggetti di prima occupazione successiva al 1.01.2007, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

L’ulteriore plafond, come sopra descritto, va calcolato considerando tutti i contributi versati nel quinquennio in cui gli stessi sono stati dedotti dal reddito complessivo, pertanto, qualora nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore di prima occupazione, in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità. Tale plafond potrà essere utilizzato dal 6° anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al 20° anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui (per un totale massimo di 7.746,86 euro).

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Bruno Bravi, Francesca Bravi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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