Definiti i nuovi criteri di residenza delle persone fisiche

Definiti i nuovi criteri di residenza delle persone fisiche

Il decreto attuativo della delega fiscale recante la riforma della fiscalità internazionale prevede le condizioni per considerare una persona fiscalmente residente in Italia, modificando l’attuale art. 2, c. 2 del Tuir.

L’art. 1 della bozza di Decreto legislativo recante la riforma della fiscalità internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16.10.2023, prevede l’attuale riformulazione dell’art. 2, c. 2 del Tuir indicante i criteri da soddisfare per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche. In particolare, in base alla nuova previsione legislativa, una persona fisica sarà considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato (e quindi ivi tassata sui redditi ovunque prodotti in ossequio al principio della wordwide taxation) se, per la maggior parte del periodo d’imposta, la stessa dovesse, alternativamente:

l avere la residenza in Italia (senza più fornire, a differenza di quanto previsto dall’attuale disposto legislativo, alcun riferimento alla medesima definizione contenuta nell’art. 43 c.c., ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale);

l avere il domicilio in Italia (da intendersi non più riferito alla definizione prevista dal Codice Civile, ovvero al luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi economici e personali, ma unicamente con il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona);

l essere presente in Italia (questo criterio dovrebbe trovare un’applicazione limitata, considerando che, in caso di fenomeni di doppia imposizione, dovrebbero potersi applicare le previsioni convenzionali, ovvero le c.d. “Tie breaker rules”, che individuano il Paese di residenza del percettore del reddito in base ad altri criteri facenti riferimento, nell’ordine, all’abitazione permanente, al luogo in cui le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali), al luogo di soggiorno abituale, alla nazionalità, all’accordo tra i 2 Stati).

In merito al concetto di “maggior parte del periodo d’imposta” è ora prevista la necessità di considerare anche le frazioni di giorno (nonché, come precisato dalla Relazione, anche i periodi non consecutivi).

Infine, è stata eliminata la presunzione assoluta (frutto di un’interpretazione giurisprudenziale) che individuava la residenza fiscale quale conseguenza dell’iscrizione della persona fisica all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Il legislatore delegato ha trasformato questa presunzione da assoluta a relativa, disponendo che, fatta salva la prova contraria, devono presumersi altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Pertanto, a differenza della normativa attualmente vigente, è ora prevista la possibilità del contribuente di provare, in caso di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia, l’effettivo domicilio all’estero.

Viceversa, lo schema del decreto non ha modificato la presunzione previsa dall’art. 2, c. 2-bis del Tuir, in base al quale sono considerati residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Secondo quanto previsto dall’art. 6 della bozza di decreto legislativo in commento, le nuove disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 1.01.2024 (in questo modo, viene esclusa la natura di norma di interpretazione autentica delle modifiche in commento).

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Marco Nessi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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