Esonero contributivo a beneficio dei lavoratori dipendenti

Previsto dalla legge di Bilancio 2022, l’esonero contributivo trova finalmente attuazione con la circolare n. 43/2022 emanata dall’Inps. A ridosso dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale che certamente avrà un’evidente impatto sulle buste paga, l’Inps, con circolare 22.03.2022, n. 43, fornisce le istruzioni per applicare lavoratori dipendenti l’esonero contributivo pari allo 0.80% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori. Il beneficio, che riduce la contribuzione dal 9,19% al 8,39%, è valevole per i periodi di paga dal 1.01.2022 al 31.12.2022.

Per espressa previsione della norma possono accedere all’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2022, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile di 2.692 euro, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali. I tecnici dell’Inps precisano che la soglia individuata come massimale comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.

Pertanto se in un singolo mese viene percepita una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio; l’importo mensile deve essere maggiorato del rateo di tredicesima mensilità per la competenza del mese di dicembre.

Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione anche della quattordicesima mensilità è necessario precisare che su quest’ultima quota non potrà essere applicata la riduzione contributiva. Come detto, la misura agevolativa si applica sulla parte di contribuzione IVS in relazione ai rapporti di lavoro subordinato, diversi dal rapporto di lavoro domestico ed inclusi gli apprendisti, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1.01.2022 al 31.12.2022. Non essendo la misura qualificabile come un’agevolazione all’assunzione, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Conformemente il beneficio in capo al lavoratore non è subordinato al possesso di Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Inps, potrà iniziare ad applicare l’esonero con le retribuzioni di marzo recuperando, con il flusso Uniemens di competenza, al massimo, di maggio 2022, le quote relative ai mesi di gennaio e febbraio.

Anche ai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività possono applicare l’esonero ai lavoratori avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Autore: Luca Caratti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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